Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

Le successioni a causa di morte*

Le successioni a causa di morte – Con il termine successione si designa in linea generale il fenomeno giuridico in virtù del quale un soggetto (successore o avente causa) subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive appartenenti ad un altro soggetto (autore o dante causa).

La successione è dunque una vicenda modificativa incidente sul lato soggettivo di un rapporto giuridico, il quale permane invariato nel profilo oggettivo e comporta un acquisto di diritti a titolo derivativo.

Le successioni a causa di morte – Nell’alveo del fenomeno successorio si distingue tra:

a)  successione inter vivos, che si caratterizza innanzitutto per il fatto che un soggetto in vita (dante causa) trasferisce la titolarità di un proprio diritto ad un altro soggetto (avente causa) e, in secondo luogo, per il fatto che solitamente il trasferimento viene attuato per volontà delle parti;

b)  successione mortis causa, che attua sempre il trasferimento di situazioni giuridiche soggettive attive e passive da un soggetto ad un altro, ma causa di tale trasferimento è la morte del dante causa, in tale accezione chiamato de cuius (dall’espressione latina is de cuius successione agitur).

Le successioni a causa di morte – Per effetto della morte si crea, infatti, una situazione di vacanza nella titolarità del complesso dei diritti, obbligazioni e aspettative facenti capo al de cuius, risolta dal legislatore attribuendo rilevanza all’autonomia privata, con i limiti imposti dal necessario rispetto delle regole di solidarietà e, in difetto, con la previsione di un’analitica disciplina destinata ad individuare un successore e a far cessare la situazione di vacanza.

Con la disciplina delle successioni a causa di morte, dettata nel Libro II del Codice Civile, il legislatore opera una composizione di interessi divergenti:

a) in primo luogo, sebbene con rilievo soltanto riflesso (stante la non configurabilità di un interesse giuridico in senso tecnico in capo ad un soggetto estinto) rileva l’interesse del disponente di provvedere per il tempo della sua morte in ordine ai propri beni;

b) l’interesse generale dell’ordinamento di individuare i titolari delle situazioni soggettive facenti capo al defunto. È la stessa legge che individua le categorie dei successibili, ovvero di quei soggetti che si trovino rispetto al de cuius in una condizione soggettiva tale da essere chiamati per legge a subentrare nell’universum ius del medesimo (successione legittima) ovvero da essere necessariamente riservatari di una quota indisponibile dei beni del testatore (successione necessaria, artt. 536 e ss. c.c.);

c) l’interesse dei creditori del defunto, i quali possono subire un pregiudizio dall’eventuale confusione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi, ben potendo verificarsi l’eventualità che, sui beni dell’asse ereditario, vengano a concorrere anche i creditori degli eredi stessi.

Tutela speculare, per converso, viene apprestata in favore dell’erede mediante l’istituto dell’accettazione con beneficio d’inventario che mira a non esporre l’erede stesso a passività superiori all’attivo.

2. La successione a titolo universale e a titolo particolare

Nell’ambito del concetto generico di successione, si suole distinguere in relazione all’oggetto del trasferimento, tra successione universale e successione particolare:

1)  la prima comporta la successione in una pluralità unificata di rapporti giuridici attivi e passivi;

2) la seconda, invece, determina la successione solo in determinati rapporti.

La successione inter vivos può essere solo a titolo particolare, a differenza del diritto romano che prevedeva casi di successione a titolo universale per atto tra vivi (ad esempio, la successione del bonorum emptor nei beni del fallito). Tuttavia, in dottrina è dibattuta la configurabilità in astratto nel nostro ordinamento di una successione universale tra vivi in relazione a determinati istituti giuridici.

Tra di essi si ricorda, oltre l’istituto della morte presunta e dell’estinzione delle persone giuridiche, la fusione di società, la cui qualificazione è controversa. Le varie tesi hanno sostenuto che si tratti: di una vicenda modificativa degli atti costitutivi delle società partecipanti, di una successione a titolo particolare, di una successione universale a causa di morte e, infine, di una successione universale tra vivi.

Quest’ultima tesi è stata prospettata da parte della dottrina, la quale, facendo leva sull’art. 2504bisc.c., per cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”, ha ribadito come la fusione di società consisterebbe in una successione a titolo universale, ma non a causa di morte, in quanto la morte riguarda solo la persona fisica e costituisce un fatto naturale, mentre la fusione è l’effetto di atti giuridici negoziali, quali appunto gli accordi e le deliberazioni sociali.

La successione a causa di morte può avvenire tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare:

–    la successione mortis causa a titolo universale comporta il subentrare dell’avente causa (detto erede) in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle situazioni possessorie (art. 1146 c.c.) facenti capo al de cuius. La successione a titolo universale può naturalmente aver luogo anche nell’ipotesi di pluralità di successibili, nel qual caso ciascun coerede succede indistintamente pro quota in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius;

–   la successione a titolo particolare, invece, comporta che l’avente causa (detto legatario) non subentri in tutti i rapporti attivi e passivi, ma solo in determinate situazioni giuridiche specificamente individuate quali, ad esempio, la proprietà di un dato bene o l’usufrutto sullo stesso, anche nel caso in cui dette situazioni rappresentino una parte cospicua del patrimonio.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 1146 c.c., non subentra nelle situazioni possessorie del de cuius (ma inizia un nuovo possesso al quale può unire quello del disponente per goderne gli effetti ex art. 1146, comma 2, c.c.) né risponde dei debiti ereditari (cfr. art. 756 c.c.), salva, con riferimento alle obbligazioni e agli oneri eventualmente impostigli dal testatore, la regola di cui all’art. 671 c.c. a tenore della quale il legatario risponde nei limiti di quanto conseguito (intra vires legati).

La concreta devoluzione di specifici e determinati beni dell’asse non costituisce criterio decisivo al fine di distinguere il titolo particolare o universale di una disposizione testamentaria.

L’art. 588, comma 1, c.c. fonda la distinzione tra eredità e legato su un criterio obiettivo consistente nell’attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni del testatore. In linea generale, per stabilire se un’attribuzione sia a titolo universale o a titolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all’universum ius, oppure secondo una specifica indicazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato, senza relazione alcuna con l’intero e globale patrimonio stesso.

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*Contributo estratto da “Compendio maior di diritto civile”, F. Caringella, Valerio de Gioia – Dike giuridica editrice – Febbraio 2026