Premessi cenni sul diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini, tratti il candidato degli effetti della annotazione della deindicizzazione sul permanere della notizia sul web
Svolgimento
L’art. 64ter disp. att. c.p.p. (inserito dall’art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, giusta quanto disposto dall’art. 99bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a sua volta aggiunto dall’art. 6, comma 1, del D.L. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 199/2022), rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini”, così dispone: “1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante”. 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.
La rubrica della citata disposizione, il riferimento alla pratica della c.d. indicizzazione delle informazioni da parte dei motori di ricerca e il richiamo all’art. 17 del Reg. 2016/679/UE (per il prosieguo anche “GD.P.R.”) evocano immediatamente, quale oggetto della tutela apprestata dalla norma, il c.d. diritto all’oblio.
Quest’ultimo, tradizionalmente annoverato tra i diritti della personalità (inerente, in particolare, alla sfera della riservatezza e dell’identità personale), di natura pretoria, sviluppatosi a partire dalla seconda metà del secolo scorso in terra francese, giunse nel nostro ordinamento – dopo un primo inquadramento dottrinale – nell’ormai lontano 1998, quando la pronuncia resa da Cass. 3679/1998 lo definì come “l’interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate”. In sostanza, quindi, l’obiettivo era l’oblio, la “dimenticanza”: si mirava, cioè, ad impedire la nuova circolazione di fatti, notizie o simili relativi alla sfera personale di un soggetto e già precedentemente pubblicati, oramai fuoriusciti, dunque, dall’area della riservatezza e dell’esclusiva appartenenza del titolare.
È intuitivo che il connotato cardine del diritto de quo, in questa sua prima accezione che si potrebbe definire “analogica”, fu il fattore tempo: il trascorrere di un significativo lasso cronologico rispetto alla prima divulgazione dell’evento, invero, privava la notizia del fondamentale requisito dell’attualità, riducendo o, addirittura, elidendo del tutto l’interesse pubblico alla sua diffusione. All’opposto, qualora quest’ultimo fosse stato ancora sussistente, il diritto (collettivo) all’informazione, più largamente inteso come diritto di cronaca, sarebbe andato a prevalere sul diritto (individuale) all’oblio. L’ordinamento costituzionale, infatti, retto da una pluralità di principi primari, anche – ed eventualmente – confliggenti (e necessariamente dialoganti) fra di loro, richiede un contemperamento ed equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell’una non sia esclusiva della tutela dell’altra.
Il fondamento costituzionale del diritto all’oblio fu rinvenuto, in dottrina, anzitutto nell’art. 2 Cost.: la formula “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” costituisce clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori costituzionali siano suscettibili di assumere nel contesto sociale, come nel caso che qui è d’interesse.
Si valorizzò, poi, l’art. 3 Cost., in quanto non vi può essere tutela dell’identità personale senza tutela della dignità. Inoltre, particolare attenzione fu riservata alle ragioni del diritto alla riservatezza e, pertanto, agli artt. 13, 15 e 21 Cost.
Infine, nella più specifica ipotesi del processo penale, si sostenne, facendo leva sull’art. 27, comma 3, Cost., che l’oblio potesse rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell’espiazione della pena.
Merita di essere ricordato, altresì, che la nascita del diritto in discussione avvenne in uno scenario che vedeva esclusivamente protagonista la carta stampata e la circolazione di notizie per il tramite di giornali fisicamente intesi. Il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risiedeva nello iato temporale che la separava dal momento dell’originaria, e legittima, avvenuta sua diffusione. Un presidio, dunque, a tutela della “identità dinamica” del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo. In altri termini, una volta intercorso un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione ed il fatto che ne costituiva l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero doveva essere controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato. Assai significativa, peraltro, era l’osservazione della dottrina secondo cui, da un lato, l’eco mediatica creatasi attorno ad un evento giungeva nel dimenticatoio in tempi più accettabili; dall’altro, la reperibilità della cronaca si faceva nel tempo maggiormente difficile, se non, talora, impossibile.
È noto, tuttavia, che la diffusione di internet e la conseguente “massmedialità” delle news e non solo – fenomeno che ha raggiunto livelli esasperati soprattutto in questi ultimi lustri – hanno trasformato profondamente la società contemporanea e rivoluzionato il modo stesso in cui l’uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso.
Si è assistito, pertanto, al moltiplicarsi, in maniera significativa, delle sfumature e delle problematicità dell’interesse del privato “a venire dimenticato”. Rispetto, quindi, al conseguente diritto all’oblio, la dottrina ne ha avanzato una “biforcazione”, distinguendolo in offline e online, con sempre maggiore centralità di quest’ultimo, definito anche “diritto all’oblio 2.0”.
In tale più moderna accezione (che potrebbe definirsi pure “tecnologico-digitale”), il diritto all’oblio deve confrontarsi con l’interesse a controllare le modalità di conservazione, archiviazione, circolazione e trasferimento dei propri dati personali sul web, allo scopo di evitare che l’indiscriminata accessibilità agli stessi finisca per portare a conoscenza di un’indeterminata cerchia di destinatari (al di là di una specifica finalità divulgativa) informazioni screditanti o (anche semplicemente) sgradite per l’interessato, in quanto non più attuali. In questo caso, dunque, non si verifica una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, permanendo quest’ultima continuativamente a disposizione dell’utente della rete, a prescindere da una specifica “riproposizione”.
Questa ulteriore dimensione del diritto all’oblio rappresenta una diretta emanazione del concetto di privacy informatica, consistente nell’interesse del soggetto al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono la propria immagine “sociale” (la c.d. autodeterminazione informativa). Il proprium di questa concezione risiede nelle modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, occorre confrontarsi – come si è già detto – con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone. Infatti, da un lato i meccanismi della rete consentono a chiunque di pubblicare qualsiasi informazione (riguardante sé stesso o terzi); dall’altro, una volta che ciò sia avvenuto, l’originario autore della pubblicazione perde ogni possibilità di controllo sulla successiva circolazione e conservazione dell’informazione, che, quindi, diviene accessibile e rintracciabile da qualsiasi utente per un periodo di tempo potenzialmente illimitato. Particolarmente incisivo, in tale ultimo senso, è il circuito “parallelo” di circolazione delle informazioni originato dai motori di ricerca, i quali, interrogati dall’utente mediante l’utilizzo di parole chiave, sono in grado di recuperare le notizie, facendole “riemergere” dalla moltitudine dei siti sorgente (rendendole, pertanto, accessibili anche nel caso in cui, per avventura, da questi ultimi fossero state cancellate).
In questa nuova prospettiva, allora, a fungere da contraltare nel giudizio di bilanciamento non è, pertanto (o non è soltanto), il diritto di cronaca (generalmente riconducibile all’attività giornalistica), bensì qualsiasi attività di trattamento di dati personali.
Quale prerogativa strumentale alla (ri)affermazione del diritto alla riservatezza o all’identità personale, dunque, il diritto all’oblio può ricondursi sotto l’egida delle fonti normative poste a tutela di queste situazioni soggettive, costituite – come è noto – dai già citati artt. 2, 3, 13, 14, 15 e 21 Cost.; dall’art. 10, comma 2, della CEDU; dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con l’affermarsi della moderna concezione di privacy (intesa come interesse al controllo sulla circolazione delle informazioni personali), accanto ai diritti della personalità “classici” ha trovato consacrazione normativa il diritto alla protezione dei dati personali, formula sintetica che riassume in sé il complesso dei poteri riconosciuti all’interessato per l’accesso ed il controllo sulle informazioni che lo riguardano, in funzione della protezione di variegati interessi personalistici (primo fra tutti, l’identità personale, di cui il diritto all’oblio – come si è anticipato – rappresenta una specificazione).
La posizione soggettiva in discorso ha ricevuto pieno riconoscimento, quale diritto fondamentale dell’individuo, dall’art. 16 del TFUE e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché, a livello interno, dall’art. 1 e 2, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), oggi abrogato dal GD.P.R. (che, a sua volta, all’art. 1, comma 2, menziona la tutela del diritto alla protezione dei dati personali come finalità precipua della disciplina eurounitaria).
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*Contributo estratto da “Temi svolti per il concorso in Magistratura e i concorsi superiori 2026”, a cura di F. Caringella. Autori: V. de Gioia, A. Salerno, A. Tricarico – Dike giuridica editrice – Febbraio 2026