La prima disciplina organica in materia di reati societari è stata dettata con il R.D.L. 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito con L. 4 luglio 1930, n. 660, che si caratterizzava per la predisposizione di un apparato sanzionatorio particolarmente rigido e severo, funzionale ad approntare una tutela ampia e forte all’economia pubblica, in linea con l’ideologia totalitaria del regime.
Il sistema del diritto penale societario è stato quindi profondamente rinnovato con il varo del Codice civile del 1942, che vi ha dedicato il Titolo XI del Libro V, recante “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”, dove sono tutt’oggi disciplinati i reati societari, anche a seguito dell’attuazione del principio di riserva di Codice con il D.Lgs. 21/2018, in quanto si tratta di una disciplina organica e strettamente legata a quella civilistica, che non può quindi essere estrapolata da tale contesto normativo.
Nel tempo è stata sempre più avvertita la necessità di depenalizzare le violazioni soltanto formali della normativa societaria, incapaci di arrecare un effettivo nocumento agli interessi dei soci e dei creditori, e soprattutto di procedere ad una tipizzazione più precisa degli illeciti, anche al fine di arginare un eccessivo intervento della sanzione penale.
A tali esigenze ha fatto fronte il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, con il quale sono state riformulate le disposizioni di cui agli artt. da 2621 a 2641 c.c., trasformando il delitto di false informazioni sociali in contravvenzione e introducendo, agli artt. 2621 e 2622 specifiche soglie di rilevanza penale, e più in generale escludendo dal novero delle condotte punibili di tutta una serie di comportamenti di valenza esclusivamente privatistica.
I reati societari – Un secondo intervento normativo è avvenuto conL. 28 dicembre 2005, n. 262, con cui è stato ampliato il catalogo dei soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali e sono state contestualmente introdotte alcune ipotesi di illecito amministrativo.
Successivamente, con L. 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha riscritto la fattispecie criminosa di cui all’art. 2635 c.c.,introducendo il nuovo reato di corruzione tra privati e, più di recente, con L. 27 maggio 2015, n. 69 il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, ripristinando la natura delittuosa del reato di false informazioni sociali.
La novella ha così profondamente inciso sulla precedente fisionomia della fattispecie di false comunicazioni sociali, prima articolata, secondo uno schema di progressione criminosa, in due distinte ipotesi, la prima prevista dall’originario art. 2621 c.c. in termini di reato contravvenzionale, la seconda come reato di danno.
Sono ora invece previste due distinte tipologie di reato, a seconda che si tratti di società non quotate (art. 2621 c.c.) o quotate (art. 2622 c.c.), entrambe concepite come delitti di pericolo, punibili d’ufficio (Cass. 12 gennaio 2016, n. 890).
Sono state inoltre eliminate le soglie di punibilità e introdotti due nuovi articoli, 2621bis e 2621ter c.c.
Il primo prevede una diminuzione di pena, ove i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta”, mentre l’art. 2621ter c.p. stabilisce la non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131bis c.p., qualora il giudice valuti “in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis”.
Tanto premesso in merito all’evoluzione normativa della materia, deve darsi atto che attualmente il Titolo XI del Libro V del Codice civile è suddiviso in quattro Capi, che si diversificano in ragione delle diverse tipologie di reato che di volta in volta vengono in rilievo.
In particolare, il Capo I, contenente gli artt. da 2621 a 2625 c.c., è dedicato alle falsità e qui trovano collocazione le principali fattispecie in materia societaria, ossia le false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; il Capo II, che comprende gli artt. da 2626 a 2629 c.c., riguarda invece gli illeciti commessi dagli amministratori; il Capo III, composto dagli artt. 2630 e 2631 c.c., disciplina gli illeciti commessi mediante omissione; e infine il Capo IV, contenente gli artt. da 2632 a 2641 c.c., riguarda gli “altri illeciti, […] le circostanze attenuanti e […] le misure di sicurezza patrimoniali”, con funzione dunque residuale.
I reati societari – La maggior parte delle fattispecie societarie è costituita da reati propri, per la sussistenza dei quali il legislatore richiede infatti che siano realizzati da soggetti dotati di una determinata qualifica, in quanto rivestono posizioni apicali o comunque, più in generale, dispongono dei poteri decisori, e sono in grado di incidere sull’attività di gestione dell’impresa.
L’art. 2639 c.c. prevede inoltre che, limitatamente ai reati del Titolo XI del Libro V del Codice civile, che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia equiparato chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, pur se diversamente qualificata, nonché chi eserciti in modo continuativo e significativo in via di fatto i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.
La seconda parte della norma in discorso tipizza la figura di matrice giurisprudenziale del soggetto di fatto, nell’ambito della quale la figura più rilevante è senza dubbio quella dell’amministratore di fatto, ossia di colui che, pur in assenza di una formale investitura, esercita “un’apprezzabile attività gestoria in modo non episodico od occasionale” e che, in forza dell’art. 2639 c.c., deve ritenersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto (v. MRDP, Parte I, Sez. I, Cap. 3, §3).
In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per taluno dei reati societari ex artt. 2621 e ss. c.c., ai sensi del successivo art. 2641 c.c., deve essere disposta la confisca, obbligatoria, del prodotto (qualunque risultato ne sia derivato) o del profitto del reato (in termini di vantaggio netto conseguito dal reo), così come dei beni utilizzati per commetterlo.
È pertanto disciplinata una forma di confisca diretta, con natura di misura di sicurezza patrimoniale, laddove il comma 2 prevede una forma di confisca per equivalente, cui è riconosciuta natura sostanziale di pena, con conseguente applicazione del relativo statuto normativo.
Il comma 2 della disposizione consente, qualora non sia possibile procedere all’apprensione dei predetti beni, la c.d. confisca per equivalente, ossia di una somma di danaro o di beni di equivalente valore. La disposizione è stata tuttavia dichiarata parzialmente incostituzionale, con sent. 4 febbraio 2025, n. 7, della Corte costituzionale, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.
La Corte ha altresì dichiarato incostituzionale, in via conseguenziale, il comma 1 dell’articolo, limitatamente alla previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, ferma tuttavia la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato».
La Corte ha ritenuto infatti sproporzionata la previsione della confisca obbligatoria per equivalente del danaro o dei beni utilizzati per commettere il reato, a fronte della previsione di analoga misura ablativa in ordine al profitto del reato e in assenza della possibilità per il giudice di escluderla quando in concreto determini un sacrificio patrimoniale eccessivo e sganciato dall’effettivo vantaggio illecitamente conseguito. […]
*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto penale – parte speciale” di F. Caringella, A. Salerno – Dike giuridica editrice – Dicembre 2025