Deposito telematico persona offesa dal reato – Art. 2, comma 1, lett. a) – Art. 111bis c.p.p. Deposito telematico (D,Gls. 31/2024)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Deposito telematico persona offesa dal reato – Art. 111bis c.p.p. Deposito telematico
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Deposito telematico persona offesa dal reato – IL COMMENTO
Con lo schema di decreto legislativo presentato all’esame del Consiglio dei Ministri l’11 marzo 2024, sono stati predisposti alcuni correttivi alle disposizioni introdotte nel codice di procedura penale con la c.d. Riforma Cartabia, ovverosia con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante apposita delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
In materia di processo penale telematico, fra le disposizioni interessate dalle modifiche ex Cartabia prima, e dallo schema di decreto legislativo “correttivo” poi, vi è l’art. 111bis c.p.p., il quale prevede che, “salvo quanto previsto dall’art. 175bis”, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tuttavia, alla regola dell’esclusività del deposito telematico sono previste alcune eccezioni.
La prima eccezione riguarda quegli atti e documenti che, “per loro natura o per specifiche esigenze processuali”, non possano essere acquisiti in copia informatica. Si pensi, ad esempio, a quei documenti aventi contenuto dichiarativo, che siano pre-esistenti rispetto al processo (una scrittura privata, un testamento olografo) e di cui si contesti l’autenticità oppure documenti per i quali appaia indispensabile il deposito in forma di documento analogico (ad esempio, fotografie stampate a colori) poiché l’acquisizione in forma di documento informatico potrebbe privare la rappresentazione della necessaria nitidezza e della relativa intelligibilità in sede processuale.
Nella versione attuale della norma, al comma 4 è prevista un’ulteriore eccezione alla regola del deposito telematico per gli atti che “le parti” compiono personalmente, i quali possono essere depositati anche con modalità non telematiche, rimettendo quindi la scelta sul metodo telematico o analogico alla parte interessata al deposito.
La finalità di tale eccezione dev’essere individuata nell’intenzione del legislatore di non precludere in alcun modo l’accesso alle facoltà previste dalla legge a soggetti ritenuti privi delle necessarie conoscenze processuali e degli strumenti telematici.
Proprio circa l’ambito applicativo dell’ultimo comma dell’art. 111bis c.p.p., il nuovo correttivo si limita ad aggiungere un inciso, subito dopo le parole “le parti”, specificando che fra i soggetti abilitati al deposito con modalità non telematiche degli atti compiuti personalmente vi è anche la persona offesa dal reato.
Tale precisazione sembra perseguire l’obbiettivo di correggere l’imprecisione tecnica della norma nella misura in cui essa rinvia letteralmente alle sole “parti” del processo penale, le quali, come noto, comprendono le c.d. parti necessarie (il pubblico ministero, l’imputato) ed eventuali (la parte civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il responsabile civile) ma non la persona offesa dal reato, che rimane un mero soggetto all’interno del processo, laddove non rivesta anche la figura di danneggiato dal reato, legittimato a costituirsi parte civile.
In linea generale, tale differenziazione acquisisce rilevanza sul piano dei poteri e dei diritti riconosciuti dal codice di rito, il quale stabilisce che la persona offesa, al di fuori delle ipotesi in cui scelga di esercitare l’azione civile nel processo penale, gode di un elenco di diritti, poteri e facoltà meglio descritti negli artt. 90 e ss. c.p.p., ma non acquisisce i diritti e i doveri della parte in senso tecnico: fra le limitazioni più importanti basti pensare all’impossibilità di citare testimoni e dunque la preclusione al deposito di liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. laddove non intervenga tempestivamente la costituzione di parte civile.
In conseguenza della parziale riscrittura dell’art. 111bis c.p.p. vengono invece estese le facoltà e i poteri riconosciuti alla persona offesa dal reato che non si sia costituita parte civile, la quale pertanto godrà, al pari delle parti processuali, della facoltà di depositare gli atti che la stessa compia personalmente senza ricorrere in via obbligatoria ed esclusiva alle modalità previste in materia di processo penale telematico.
Deposito telematico persona offesa dal reato – LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Disposizioni in materia di processo penale telematico (art. 1, comma 5, L. 27 settembre 2021, n. 134)
Art. 1, comma 5, lett. a): «[…] prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».
Art. 111bis c.p.p. Deposito telematico
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Art. 2, comma 1, lett. a), dello schema di decreto
Il concetto di “parte”, come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore. Si tratta, peraltro, di una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente “deboli” (sul piano del know-how e delle abilità tecniche). Tale tutela è espressamente pretesa anche a livello europeo, ogni qual volta si affronta in quella sede la questione della digitalizzazione della giustizia: cfr. Bruxelles, 1 dicembre 2021 COM(2021) 759 final 2021/0394 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.