L’azione di rivendicazione – Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene senza titolo (art. 948, comma 1, c.c.).
L’azione di rivendicazione è una tipica azione di condanna in cui, l’accertamento della proprietà, ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della cosa.
La domanda di rivendica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all’atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto; la legittimazione attiva, pertanto, spetta a chi sostiene di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della res, e quella passiva a colui che, avendo il possesso o la detenzione della cosa, sia in grado di restituirla (c.d. “facultas restituendi”).
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile: può essere proposta in ogni tempo, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Quale che sia la azione proposta dall’attore: di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l’onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta probatio diabolica (Cass. 1210/2017). A livello processuale sono previste delle agevolazioni in relazione all’onere della prova:
• se il bene rivendicato è un bene immobile, è sufficiente che l’attore dimostri che fra lui e i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo;
• se il bene rivendicato è un bene mobile, è sufficiente che il proprietario fornisca la prova di aver ricevuto il possesso del bene in buona fede, in base ad un titolo anche astrattamente idoneo (ex art. 1153 c.c.).
L’azione di rivendicazione si distingue dall’azione di restituzione: la prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l’attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso; la seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall’attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere la consegna del bene.
Quanto ai profili risarcitori, la Corte di Cassazione, intervenendo a Sezioni Unite (sent. 33645/2022), ha chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Per quanto concerne la quantificazione, se il danno da perdita subita non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice provvederà a liquidarlo ricorrendo alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il danno da mancato guadagno, invece, deve essere commisurato allo specifico pregiudizio derivante dalla concessione del bene in godimento ad altri verso un corrispettivo inferiore al canone locativo di mercato, o alla alienazione dello stesso ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
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*Contributo estratto da “Compendio di diritto civile” – V. de Gioia – Dike Giuridica, Febbraio 2026