L’art. 2635 c.c. punisce il delitto di corruzione tra privati e prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona,sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilitànondovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall’art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.
La fattispecie in esame è stata dapprima novellata con L. 6 novembre 2012, n. 190, a seguito di impegni assunti dallo Stato italiano in sede internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003 (c.d. Convenzione di Mérida), ratificata in Italia in forza della L. 3 agosto 2009, n. 116, e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con L. 28 giugno 2012, n. 110, oltre alla decisione quadro dell’Unione europea 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Le disposizioni internazionali riproducono nel privato lo schema della corruzione pubblica, attiva e passiva, caratterizzata dalla mera dazione o promessa di denaro o altra utilità in relazione a una futura condotta dell’intraneo in violazione dei propri doveri funzionali, senza che vi sia l’effettivo compimento o l’effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all’ufficio, per effetto dell’illecita dazione o promessa di utilità, e che vi sia anche il nocumento alla società, elementi questi due che caratterizzano invece il reato di corruzione tra privati anche dopo l’ultima riforma.
La corruzione tra privati – Il reato in questione, nella prima formulazione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, era rubricato “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” e rappresentava una novità nel diritto penale societario.
Tale fattispecie fu modificata, solo con riguardo ai soggetti attivi, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, con l’attribuzione del reato anche ai “dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari” e quindi con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, mediante sostituzione delle parole “i liquidatori e i responsabili della revisione” con le parole “i liquidatori”.
Nel 2012 è stato invece introdotto il testo vigente, che non ha comportato uno stravolgimento rispetto alla precedente versione della fattispecie in esame, interessando principalmente l’estensione dei soggetti attivi, l’introduzione della clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il riferimento al “denaro” e la promessa (o la dazione), ora riferibili anche a terzi, oltre alla previsione della violazione degli “obblighi di fedeltà” (queste due ultima novità ampliano in modo esiguo la portata della norma).
Il successivo D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, ha avuto lo scopo di rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, estendendo il novero dei soggetti attivi a coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.
Sono state inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto.
È stata altresì estesa la condotta di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.
Risulta infine significativa l’eliminazione della necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società”, con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo, riconducendola agli schemi sovranazionali sopra descritti.
Infine, la L. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. spazza-corrotti, ha reso il reato in esame sempre procedibile d’ufficio (mentre nella formulazione previgente era prevista la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che dal fatto fosse derivata una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi).
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame consiste nei soli interessi patrimoniali facenti capo alla società (Cass. 28 agosto 2017, n. 39443, in relazione alla previgente formulazione).
La fattispecie in esame è un reato proprio, dovendo il soggetto attivo rientrare in una delle seguenti tra le categorie di “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 2639 c.c., sull’estensione delle qualifiche soggettive, soggetti attivi del reato possono inoltre anche esercitare in via di fatto tali funzioni. In forza dell’art. 223septies disp. att. c.c., inoltre, la norma in oggetto può operare anche nei confronti dei “membri del comitato di gestione e del consiglio di sorveglianza” e di quelli del “consiglio di amministrazione e del comitato interno per il controllo interno sulla gestione”, cui nel sistema dualistico e in quello monistico sono attribuiti gli stessi poteri e doveri degli amministratori e dei sindaci.
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*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto penale – parte speciale” di F. Caringella, A. Salerno – Dike giuridica editrice – Dicembre 2025