Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

Il danno ambientale*

Il danno ambientale tra diritto nazionale e normativa europea

Il danno ambientale ha trovato una sua prima disciplina con la L. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente. Precisamente, l’art. 18, comma 1, oggi abrogato, stabiliva che “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a leggi che comprometta l’ambiente, a esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

La materia è stata radicalmente innovata dalla Direttiva comunitaria 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, all’esito di un’evoluzione che ha visto quali tappe fondamentali a livello europeo il Libro Verde sul risarcimento per danni all’ambiente e la Convenzione di Lugano del Consiglio d’Europa del 1993, nonché il Libro Bianco del 9 febbraio 2000.

Il Legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva con il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il quale contiene una disciplina organica dell’illecito ambientale, di seguito descritta (artt. 239 e ss.).

L’art. 300, D.Lgs. 152/2006, definisce il danno ambientale facendo riferimento a qualsiasi deterioramento misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima, conservando quindi una nozione ampia di danno.

In questo contesto, è stato affermato, per la prima volta, il principio del “chi inquina paga”, che si basa su un’imputazione soggettiva del danno in un’ottica al contempo preventiva e repressiva. Il peso del danno ambientale deve gravare sul responsabile dello stesso, chiamato al ripristino dei luoghi, in prima istanza, e solo successivamente al risarcimento per equivalente.

L’entrata in vigore della L. 97/2013, modificando l’art. 311 del D.Lgs. 152/2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell’Ambiente, dando così luogo a una centralizzazione della tutela risarcitoria per i danni all’ambiente.

Gli enti territoriali sono stati privati della titolarità dell’azione di danno ambientale, che pur in parte avevano ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L. 349/1986.

Con l’art. 311 si è assistito, dunque, a un passaggio da un sistema di tutela diffuso a un sistema di tutela esclusivo, senza possibilità intermedie.

Sul tema si è ripetutamente pronunciata la Corte costituzionale.

In prima battuta, la Consulta ha evidenziato come l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale deve essere attuato secondo criteri di uniformità e unitarietà, in quanto il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona, considerando anche il carattere diffuso e transfrontaliero dei problemi ecologici (Corte cost. 235/2009). Sulla base di tali principi generali, la Corte ha dichiarato legittima la disciplina recata dall’art. 311, in quanto l’esigenza di unitarietà della gestione del bene “ambiente” non può non riguardare anche la fase risarcitoria, costituente il naturale completamento del potere amministrativo in materia (Corte cost. 126/2016).

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Alla luce della centralizzazione della tutela risarcitoria è necessario definire il ruolo oggi ricoperto dalle associazioni ambientaliste e dai comitati a difesa dell’ambiente.

L’art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, oggi abrogata, attribuiva alle associazioni individuate in base all’art. 13 la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi risarcitori e a impugnare gli atti illegittimi, specie di tipo autorizzatorio.

Si è detto che l’attuale sistema attribuisce il potere di agire in via risarcitoria al solo Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con possibilità di esercitare anche l’azione civile in sede penale, rimanendo in capo ai soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale il potere di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

L’entrata in vigore della L. 97/2013 (che, modificando l’art. 311 del D.Lgs. 152/2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell’Ambiente) non ha l’effetto di far venir meno la legittimazione dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, né determina l’inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente che vi sia stata eventualmente proposta (Cass., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073). Le associazioni ambientaliste come anche le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, anche associati, possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente.

Mantengono, inoltre, il potere di sollecitare l’intervento statale e, in caso di inerzia, agire avverso il silenzio inadempimento, nonché quello di impugnare provvedimenti lesivi o agire per il risarcimento del danno cagionato dall’inerzia o dal non adeguato intervento statale.

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*Contributo estratto da “Compendio maior di diritto amministrativo”, Francesco Caringella – Dike giuridica editrice – Febbraio 2026