Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

La prova documentale*

La prova documentale – Si definisce documento qualsiasi oggetto idoneo a fornire la rappresentazione di un fatto in modo tale da consentirne la conoscenza e la ricostruzione anche a distanza di tempo. Si tratta, dunque, di cose di varia natura quali scritti, dipinti, fotografie, riproduzioni fonografiche, riprese filmate e quant’altro.   

Tra le prove documentali ruolo preminente è riservato all’atto pubblico e alla scrittura privata.

L’atto pubblico viene definito nell’art. 2699 c.c. come quel documento redatto, con il rispetto delle particolari formalità stabilite dalla legge, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (erga omnes) nel luogo in cui l’atto è formato. Sono, ad es., atti pubblici i rogiti notarili, i verbali redatti da commissioni di esami o quelli di udienza redatti dai cancellieri dei tribunali.

La prova documentale – L’atto pubblico è dotato di particolare forza probatoria: esso fa, infatti, “piena prova” della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti (art. 2700 c.c.).

Si tratta, quindi, di uno dei casi di prova legale previsti dal Codice civile: con l’espressione “fa piena prova”, infatti, il legislatore ha voluto sottolineare come il giudice non possa compiere alcuna valutazione discrezionale su determinati elementi risultanti dall’atto pubblico, i quali devono essere da questo senz’altro considerati come veri.

Occorre tuttavia evidenziare come tale particolare efficacia probatoria riguardi solo quelle specifiche circostanze menzionate dalla norma di cui all’art. 2700 c.c. e precisamente:

a)  la provenienza del documento dal pubblico ufficiale;

b)  i fatti accaduti alla sua presenza o dallo stesso compiuti;

c)  le dichiarazioni rese dalle parti.

La prova documentale – Con riferimento a queste ultime, è necessario scindere il fatto della dichiarazione dal contenuto della stessa: l’atto pubblico, infatti, fa fede della circostanza che le dichiarazioni precisate dal pubblico ufficiale nel documento siano effettivamente state rese a quest’ultimo e non della veridicità del loro contenuto o della corrispondenza di esse ad una effettiva volontà di chi le ha rese; ben potrebbe il negozio, rivestito della forma di atto pubblico, essere in realtà simulato o viziato per incapacità di una delle parti, essendo, fra l’altro, le valutazioni del pubblico ufficiale circa la sanità mentale di queste ultime meramente indicative.

L’unico modo per contrastare tale speciale valenza dell’atto pubblico, non essendo ammessa la possibilità di alcuna controprova, è quello di procedere mediante querela di falso (art. 221 c.p.c.).

La prova documentale – Per scrittura privata si intende qualsiasi documento scritto e sottoscritto da un privato, al quale la dichiarazione in esso contenuta viene attribuita.

Il testo del documento non deve essere necessariamente redatto di pugno dal dichiarante, ben potendo risultare stampato, dattiloscritto o scritto a penna da terzi; ciò che, invece, deve essere apposto a mano dal soggetto che si assume la paternità del testo è l’elemento essenziale della sottoscrizione.

La scrittura privata, in quanto redatta non da un pubblico ufficiale, ma da un privato, è dotata di efficacia probatoria più ristretta rispetto all’atto pubblico.

L’art. 2702 c.c. attribuisce ad essa forza di “piena prova” (prova legale), fino a querela di falso, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni da chi ha apposto la sottoscrizione (pertanto, per ciò che riguarda il contenuto delle dichiarazioni, si rinvia a quanto già riferito trattando dell’atto pubblico) ed esclusivamente contro chi ha sottoscritto il documento, e non a suo favore; ma soprattutto subordina tale efficacia alla condizione che il presunto firmatario riconosca espressamente come propria la sottoscrizione o che altrimenti quest’ultima possa considerarsi come legalmente riconosciuta.

Ciò si verifica:

1)  nel caso di scrittura privata autenticata, essendo in quest’ipotesi la sottoscrizione apposta in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il quale deve previamente accertare l’identità del soggetto firmatario (art. 2703 c.c.);

2)  quando la parte contro cui la scrittura è prodotta in giudizio non disconosca formalmente e tempestivamente la sottoscrizione (in tal caso si ha un riconoscimento tacito di essa, arg. ex art. 215 c.p.c.);

3)  nell’ipotesi di scrittura privata non autenticata, a seguito di disconoscimento, allorché si sia proceduto ad un giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., al termine del quale sia stata accertata l’autenticità della relativa sottoscrizione.

Di estrema importanza è stabilire quale sia la data di redazione e sottoscrizione della scrittura privata soprattutto per la rilevanza che essa assume nei confronti dei terzi.

Mentre, infatti, relativamente ai rapporti tra le parti si considera vera, fino a prova contraria, l’indicazione temporale risultante dal documento, con riferimento ai terzi (aventi causa, creditori) il Codice, all’art. 2704, prevede delle disposizioni che pongono delle limitazioni nell’accertamento della data nei confronti di tali soggetti, le quali hanno lo scopo di tutelare questi ultimi rispetto a possibili frodi potenzialmente scaturenti dal fatto che spesso gli effetti di un negozio si producono verso soggetti rispetto a questo estranei soltanto se esso sia stato posto in essere in data anteriore a quella del titolo che fonda le ragioni di costoro.

Il legislatore, pertanto, ha stabilito che la data della scrittura privata è “certa e computabile” nei confronti dei terzi:

a)  nel caso di scrittura con sottoscrizione autenticata dal momento dell’autenticazione;

b)  nell’ipotesi di scrittura registrata da quello della registrazione;

c)  negli altri casi dal giorno in cui si verifichino fatti che escludano in modo incontestabile che la scrittura possa risalire ad un tempo successivo, quali la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l’ha sottoscritta, la riproduzione del contenuto della stessa in atti pubblici o altro.

L’atto pubblico formato da ufficiale incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte può comunque mantenere rilevanza sul piano probatorio, producendo, laddove regolarmente sottoscritto dalle parti, gli stessi effetti della scrittura privata (art. 2701 c.c.).

Il Codice civile, agli artt. 2705 e 2706 c.c., disciplina, nell’ambito dello stesso Capo II, dedicato alla prova documentale, il telegramma, prevedendo per esso la stessa efficacia probatoria della scrittura privata, purché l’originale consegnato all’ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente ovvero, anche se non sottoscritto, sia stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio e di tale autenticazione può essere data indicazione nel telegramma stesso; la riproduzione del documento consegnata al destinatario si presume conforme all’originale, salva prova contraria.

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha redatti quando enunciano espressamente pagamenti ricevuti o contengono annotazioni volte a supplire alla mancanza di titolo a favore di chi viene indicato come creditore (art. 2707 c.c.).

Le annotazioni, anche non sottoscritte, fatte dal creditore su un documento, tendenti ad accertare la liberazione del debitore, fanno prova contro chi le ha redatte, sia che il documento sia rimasto presso lo stesso creditore, sia che si trovi in possesso del debitore (art. 2708 c.c.).

Le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova in ogni caso contro l’imprenditore, ma chi vuole avvalersene “non può scinderne il contenuto”, ossia deve accettarle nella loro interezza senza poter estrarne dei singoli elementi (art. 2709 c.c.). L’art. 2710 c.c. prevede che i libri, bollati e vidimati nelle forme di legge, laddove regolarmente tenuti, possono far prova anche a favore di chi li forma, purché vengano in rilievo rapporti con altro imprenditore, ugualmente obbligato a tenere le scritture contabili, e limitatamente ai rapporti inerenti all’esercizio delle rispettive imprese.

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*Contributo estratto da “Compendio maior di diritto civile”, Valerio de Gioia – Dike giuridica editrice – Febbraio 2026