I contratti di swap costituiscono forme negoziali che hanno ottenuto crescente diffusione a partire dagli anni ’90; tale successo è stato principalmente dovuto alla possibilità di determinarsi quali strumenti idonei per investire sui mercati senza il necessario impiego di liquidità.
I contratti di swap si qualificano quali contratti su derivati. Questi ultimi fondano negozi che riconnettono il valore della prestazione principale ad un certo titolo, definito c.d. sottostante, la cui variazione determina, a sua volta, un’oscillazione di valore corrispondente della prestazione principale riconnessa.
Gli swap si definiscono, in ultima analisi, quali strumenti finanziari, particolarmente complessi e destinati a un pubblico di professionisti dotati di specifiche conoscenze dei mercati finanziari, che hanno la caratteristica, in estrema sintesi, di derivare il proprio valore sulla base di un altro titolo o di un indice di mercato, che prende il nome di sottostante.
I titoli dalle cui variazioni deriva il valore della prestazione principale si suddividono in titoli finanziari, titoli su merci e, infine, titoli esotici, come ampliamente definito nell’allegato A del TUF
Secondo la definizione offerta dalla House of Lords (pronuncia del 24 gennaio 1991), lo swap è il contratto attraverso il quale due parti convengono di scambiarsi, in una o più date prestabilite, due somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri (tassi di interesse e/o di cambio) ad un identico ammontare di riferimento. Alla scadenza concordata viene solitamente effettuato un unico pagamento, su base netta in forza di compensazione volontaria. La descritta operazione si incentra, dunque, sullo scambio di due prodotti finanziari attraverso l’esecuzione dei pagamenti generati da ciascun prodotto a favore delle parti del contratto.
Il contratto di swap può essere, pertanto, descritto come un contratto: consensuale, posto che si perfeziona per effetto del solo consenso delle parti; bilaterale, dal momento che le parti contraenti sono necessariamente due; a prestazioni corrispettive, in quanto le parti stabiliscono di scambiarsi, a scadenze prefissate, somme di denaro, calcolate su due diversi parametri ad un identico ammontare di riferimento; aleatorio, stante il rischio di fluttuazione propria dei mercati, rischio maggiormente mitigato nel caso in cui si sia in presenza di un’opzione collar.
Proseguendo nell’analisi degli elementi costitutivi, lo swap può essere considerato come uno strumento derivato, fuori bilancio ed over the counter. In breve, gli strumenti finanziari si suddividono in derivati e non derivati. Lo swap costituisce uno strumento derivato, in quanto i pagamenti hanno luogo in base a cambi e prezzi di mercato relativi ad un dato strumento finanziario senza che vi sia scambio di capitali tra le parti; è fuori bilancio in quanto, alla data della stipula del contratto, non sorge alcun credito ed alcun debito in capo alle parti; è over the counter, in quanto deriva da un accordo privato e non da un contratto standardizzato scambiato in un mercato organizzato. La sua negoziazione si realizza, dunque, al di fuori dei mercati regolarizzati.
All’interno della variegata categoria dei contratti di swap è possibile individuare numerosi sottotipi, tra i quali:
1) l’interest rate swap, in cui lo scambio ha luogo tra due prestazioni pecuniarie, esigibili a determinate scadenze, calcolate applicando due diversi tassi di interesse (uno fisso ed uno variabile o due diversi tassi variabili) ad un capitale di riferimento espresso nella medesima divisa;
2) il currency swap, in cui lo scambio ha luogo tra due prestazioni pecuniarie espresse in due diverse valute.
Nel 1991 l’ABI ha predisposto dei modelli contrattuali per l’interest rate swap e per il domestic currency swap., utilizzabili solo tra soggetti residenti. Nelle premesse dei detti contratti-quadro si precisa il fondamento causale di entrambe le tipologie contrattuali, ovvero per l’IRS l’esigenza di cautelarsi rispetto ai rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse e, per il DCS l’esigenza di cautelarsi rispetto al rischio delle oscillazioni del tasso di cambio con la lira. Distinto dal contratto di swap è il c.d. credit default swap; trattasi, infatti, di un accordo con cui un soggetto (il protection seller) si impegna, verso un premio, ad eseguire un pagamento predeterminato in favore di un altro soggetto (il protection buyer) al verificarsi di un evento futuro ed incerto, ovvero l’insolvenza di un terzo soggetto. Da tale definizione emerge che il credit default swap difetta dell’elemento essenziale dei contratti di swap sopra descritti, ovvero lo scambio.
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*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile” di F. Caringella, D. Dimatteo – Dike giuridica editrice – Settembre 2025