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Veicoli a guida autonoma: i danni cagionati da veicoli ad automazione elevata e potenziata*

Veicoli a guida autonoma: i danni cagionati da veicoli ad automazione elevata e potenziata*

Una particolare attenzione da parte degli interpreti è stata recentemente rivolta ai veicoli non su rotaia caratterizzati da un’elevata automazione in cui l’apporto dell’azione umana sia assente o assuma un ruolo secondario nella loro circolazione (veicoli a guida autonoma).

L’indagine è rivolta alla individuazione delle norme che possono essere applicate nel caso in cui la circolazione di queste automobili dovesse cagionare danni a terzi.

Al riguardo si segnala una risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, che ha posto la questione della responsabilità giuridica per le azioni nocive dei robot tra le priorità, suggerendo di delineare nuove forme di responsabilità oggettiva o gestione del rischio, evidenziando l’inadeguatezza delle norme tradizionali in materia di responsabilità legale.

La delineazione di una normativa, rectius delle normative, a livello europeo non appare tuttavia immediata e, conseguentemente, il dibattito dottrinale si è variamente spezzettato tra soluzioni de lege lata ed altre de lege ferenda (A. Drigo).

Con riferimento all’ordinamento interno, ci si è così chiesti se alla fattispecie possano trovare applicazione le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2054 c.c.

Parte della dottrina (A. Albanese), ha risposto negativamente, con riferimento ai veicoli a guida totalmente autonoma, in quanto la disposizione, diversamente dall’art. 46 c.d.s., non fa espressamente riferimento alla “guida dell’uomo”, ma più genericamente menziona il conducente.

Nonostante la più ampia formulazione della norma codicistica, infatti, è ritenuto difficile considerare tale la persona trasportata in un veicolo che si muove in modo del tutto autonomo, senza un intervento umano attuale o anche solo potenziale.

A diverse conclusioni, invece, si perviene in relazione agli incidenti provocati da veicoli a guida potenzialmente autonoma, nei quali vi è un conducente che può riprendere in qualsiasi momento il controllo del veicolo e che pertanto è responsabile, «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

La medesima regola trova peraltro applicazione anche nel caso di veicoli in cui la guida umana è assistita e facilitata da sistemi automatizzati, di tal che, ove si verifichi un malfunzionamento del veicolo, il conducente risponderà in concorso con il produttore anche dei danni causalmente riconducibili all’intervento di uno strumento di assistenza alla guida.

Altra ricostruzione ha invece spinto per l’applicazione analogica dell’art. 2052 c.c.

Sono infatti individuati una serie di elementi comuni al danno cagionato da animali: a) sotto il profilo del soggetto agente che materialmente provoca il danno (l’autonomia e l’imprevedibilità; la mancanza di personalità giuridica; l’intrinseco dinamismo); b) sotto il profilo del custode dell’agente (richiamando il principio “cuius commoda et eius incommoda” bilanciato dal concetto di uso e, connesso governo, della cosa; utilizzando il caso fortuito come elemento idoneo a delineare un bilanciamento nell’attribuzione della responsabilità).

Tale ricostruzione, tuttavia, suscita non poche perplessità. In particolar modo, rispetto al profilo dell’autonomia si è parlato di ipotesi “superficialmente” simili, in quanto sussiste una differenza strutturale tra le stesse: i sistemi emergenti di gestione automatica delle macchine, infatti, seppur in modo diverso dal passato, sono intrinsecamente etero-determinati da scelte umane, spesso arbitrarie, della struttura produttiva. Altro elemento che impedisce un’analogia tra le fattispecie, e che giustifica un’applicazione dell’art. 2052 c.c., risiede nella considerazione che la responsabilità disegnata da tale norma pone in rilievo il ruolo della capacità di governo del presunto responsabile rispetto alle azioni dell’animale nell’attribuzione della responsabilità. Diversamente la capacità di gestione dell’utente di una vettura ad alta automazione è piuttosto marginale: la sua attività, infatti, consisterebbe unicamente nell’accensione e nello spegnimento della macchina.

*Contributo estratto dal Manuale Ragionato di Diritto Civile di Francesco Caringella- Dike Giuridica 2023