Si ha concorso di reati o concorso apparente di norme nel caso di utilizzo indebito di carte di credito provenienti da delitto?
Integra la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto. Se chi riceve tali strumenti successivamente fa uso degli stessi, risponde anche di indebito utilizzo ex art. 493ter, comma 1, prima parte, c.p. – Cass., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1993.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul rapporto tra il delitto di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, di cui all’art. 493ter c.p.
L’imputato, condannato per entrambe le fattispecie citate, proponeva ricorso avverso la sentenza di appello, dal momento che riteneva che il delitto di indebito utilizzo della carta fosse assorbito, ai sensi dell’art. 15 c.p., in quello di ricettazione.
I Supremi Giudici si sono pronunciati sul punto facendo applicazione del proprio consolidato orientamento, secondo il quale l’unico criterio applicabile per distinguere i casi di concorso apparente di norme da quelli di concorso di reati è quello di specialità unilaterale, per aggiunta o per specificazione. Ed infatti, in considerazione della struttura astratta delle due fattispecie, è stato affermato che, in tema di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito oggetto di precedente delitto, integra il reato di cui all’art. 648 c.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (o documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto. Se chi riceve tali strumenti successivamente fa uso degli stessi, risponde anche di indebito utilizzo ex art. 493ter, comma 1, prima parte c.p.
Da un lato, infatti, la fattispecie di ricettazione si perfeziona per il solo fatto della percezione dello strumento di pagamento proveniente da delitto; dall’altro, l’art. 493ter c.p. descrive una condotta temporalmente distinta rispetto alla ricettazione e, inoltre, non richiede che la carta provenga da un delitto presupposto.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso a favore del concorso tra il delitto di cui all’art. 493ter c.p. e quello di cui all’art. 648 c.p.
Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto fondato. La sentenza impugnata, infatti, aveva erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p., sebbene il ricorrente fosse gravato da un solo precedente penale accertato con sentenza irrevocabile. I Supremi Giudici, al contrario, hanno stabilito che, dalla motivazione della sentenza gravata, emergono tutti i presupposti della recidiva specifica infra-quinquennale, ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.
Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, infine, il delitto non è risultato prescritto, stante l’incidenza della recidiva – così come riqualificata – sul tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell’art. 161, comma 2, c.p. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio in ordine alle statuizioni consequenziali.