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Il responsabile unico del progetto nel nuovo Codice degli appalti pubblici*

Il responsabile unico del progetto nel nuovo Codice degli appalti pubblici*

L’art. 15 del nuovo Codice dei contratti pubblici [1] ha introdotto la figura del responsabile unico del progetto, il c.d. “RUP”.

Il mantenimento del medesimo acronimo utilizzato dal Codice del 2016 [2] per il Responsabile Unico del Procedimento (anch’esso RUP) non deve, tuttavia, indurre in errore giacché si tratta di una figura che presenta rilevanti profili di novità rispetto al passato e che deve essere necessariamente letta alla luce della gerarchia di principi stabilita dalla Parte I del Codice del 2023, con riferimento al principio realizzativo ed al principio di fiducia, destinato “a guidare il processo ermeneutico delle disposizioni rilevanti nel caso concreto[3]. La disciplina del “nuovo” RUP si rinviene, invero, oltre che dall’art. 15 innanzi citato anche dall’allegato 1.2 e dagli artt. 51 e 93, che riguardano i profili di incompatibilità nell’ambito delle commissioni giudicatrici. Osservando con attenzione, va rilevato che già la rubrica dell’art. 15 (“Il responsabile unico del progetto (RUP)”) comparata a quella dell’art. 31 del precedente Codice (“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”) comporta un primo elemento di novità giacché individua una nuova figura non coincidente con quella del responsabile del procedimento già prevista dall’ordinamento (artt. 4-6 della L. 241/1990).

In particolare il Responsabile Unico del Progetto nel codice dei contratti ha caratteri e svolge funzioni peculiari:

–   è il responsabile di tutte le fasi che compongono un intervento pubblico (nozione che, in questo ambito, corrisponde al concetto sintetico di “progetto”) comprensivo delle fasi di: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione [4];

–   è persona fisica (in ciò si distingue dal responsabile del procedimento che, nella L. n. 241, cit., è inteso sia come ufficio, unità organizzativa, sia come funzionario persona fisica); il suo incarico è obbligatorio (in ciò non vi è differenza rispetto al passato) e pertanto, in mancanza della sua designazione, le relative funzioni devono essere svolte dal responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa;

–   può nominare dei responsabili per le singole fasi che compongono l’intervento e tali soggetti assumono le responsabilità relative alla specifica fase affidata, mentre il RUP mantiene rispetto a tali ausiliari un ruolo di supervisione, indirizzo e coordinamento. Viene, pertanto, introdotto un principio di responsabilità complessiva del RUP e – per singole fasi – degli eventuali ausiliari. Il Codice del 2023 ha tenuto conto delle considerazioni svolte dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019 [5], che aveva ammesso la possibilità di nomina di responsabili per singole fasi senza che ciò contrastasse con il principio di responsabilità unica del RUP [6];

–   svolge tutte le funzioni indicate nell’Allegato n. I.2, nonché quelle che siano comunque necessarie, sempreché non sussista la competenza di altri organi dell’ente (cfr. art. 15, comma 5 del Codice) [7]. L’allegato I.2 elenca in via non tassativa i compiti del RUP, con previsione di una norma di chiusura secondo cui “Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti” (art. 6, comma 3).

A supporto del Responsabile Unico del Progetto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una apposita struttura ausiliaria e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto, da parte dello stesso RUP, di incarichi di assistenza (art. 15 comma 6) [8]. Quest’ultima previsione ha suscitato alcune critiche giacché negli interventi pubblici di maggior entità il valore degli incarichi affidati in via diretta potrebbero superare la soglia prevista per l’affidamento diretto di servizi.

La natura necessaria e fulcrale del RUP impone che detto ruolo sia affidato a dipendenti debitamente formati e aggiornati per evitare il più costoso ricorso ad incarichi esterni (comma 7) [9].

Responsabile unico progetto codice contratti: L’allegato I.2 specifica i contenuti dell’art. 15 del nuovo Codice, individuando i requisiti professionali del Responsabile Unico del Progetto.

L’art. 2 prevede che il RUP sia individuato tra i dipendenti di ruolo, anche privi di qualifica dirigenziale, purché sia dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. In linea generale il RUP può anche non essere in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dal contratto, ma se necessario, dovrà reperire tutte le nozioni necessarie da altri dipendenti della stessa amministrazione o, in caso di impossibilità, ricorrere a soggetti esterni [10]. Solo in via eccezionale è previsto che il RUP debba essere in possesso di tutti i requisiti professionali necessari (lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura).

Per quanto concerne le attribuzioni gli articoli da 6 a 9 dell’allegato I.2 disciplinano rispettivamente i compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi, nonché i compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento, per quella di esecuzione e per gli acquisti aggregati, centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

Come si è già anticipato per ogni blocco di attribuzioni specificamente indicate, è sempre presente una norma di chiusura secondo cui: “Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti” (art. 6, comma 3, 7, comma 2 e 8, comma 5).

Responsabile unico progetto codice contratti: La disciplina normativa

I “Compiti del RUP” sono molteplici e di rilevantissima importanza.

Per quanto concerne le attribuzioni comuni a tutti i contratti e fasi (art. 6 dell’allegato I.2) è previsto che tale organo “coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico” (comma 1) e tale attività rende evidente l’importanza che il nuovo Codice attribuisce alla figura in discussione quale punto di riferimento generalizzato per l’attuazione dell’intervento pubblico.

Responsabile unico progetto codice contratti – Il RUP svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

a)  formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e predispone l’elenco annuale;

b)  accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c)  propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma con altre amministrazioni;

d)  propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile;

e)  verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara;

f)  attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti;

g)  decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h)  richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

i)   promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori.

Responsabile unico progetto codice contratti – Per la fase di affidamento (art. 7 dell’allegato I.2), invece, il RUP:

a)  effettua la verifica della documentazione amministrativa;

b)  verifica la congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

c)  verifica l’anomalia delle offerte;

d)  dispone le esclusioni dalle gare;

f)  quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g)  adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

Per la fase esecutiva (art. 8 dell’allegato in questione) il RUP:

a)  impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b)  autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c)  svolge funzioni di coordinamento e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro;

d)  trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

e)  autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

f)  approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;

g)  irroga le penali per il ritardato adempimento;

h)  ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;

i)   dispone la ripresa dei lavori;

l)   attiva la definizione con accordo bonario;

m) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

n)  rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;

o)  all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

p)  rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

q)  svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

Dal quadro sinteticamente tratteggiato emergono competenze vastissime in capo al RUP, alcune delle quali con inequivocabile efficacia esterna all’amministrazione di appartenenza.

Responsabile unico progetto codice contratti: Gli aspetti di novità

Il ruolo del RUP fino ad ora tratteggiato mette in luce la volontà del nuovo Codice di dare piena attuazione del principio di risultato che “[…] costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti […]” [11].

Tale principio riguarda direttamente anche il RUP: in primo luogo, le disposizioni che lo riguardano dovranno essere interpretate alla luce del canone realizzativo (cfr. anche l’art. 4); in secondo luogo, tale principio rappresenterà il criterio fondamentale dell’attività discrezionale svolta dal RUP.

Emerge chiaramente la fondamentale linea d’innovazione rispetto al Codice del 2016 che era basato su un sistema di affidamento dei contratti pubblici contabilistico-burocratico connotato da regole rigide ritenute più idonee a scongiurare fenomeni corruttivi o di aumento ingiustificato della spesa. In contrasto con tale impostazione il nuovo Codice propone il principio di risultato consistente nella capacità di conseguire rapidamente ed effettivamente l’oggetto dell’appalto, valorizzando la discrezionalità esercitata da parte di soggetti dotati di idonea professionalità ed elevando il RUP a responsabile dell’intero intervento pubblico ossia – volendo utilizzare una terminologia fatta propria dal Codice stesso [12]al pari di un vero e proprio Project manager.

In effetti i requisiti e i compiti del RUP e soprattutto le modalità di svolgimento della sua attività devono ricalcare le linee fondamentali del c.d. “project management, ossia del sistema in cui vi è un unico soggetto (persona fisica), dotato delle necessarie competenze professionali, che è preposto alla gestione di tutte le fasi che compongono un progetto (id est: della “organizzazione temporanea volta alla creazione di un prodotto o servizio[13]) e dispone di un’adeguata struttura di supporto denominata “Project management office” (PMO). Tale manager, inoltre, ha ampio potere di delega, soprattutto ove non abbia competenze tecniche settoriali.

Con il nuovo Codice, pertanto, l’intervento pubblico acquisisce alcune modalità e caratteristiche tipiche del progetto di stampo privatistico assimilando in parte il modus operandi sviluppato dalle scienze gestionali e affidando la gestione di tali aspetti ad un responsabile con funzioni e caratteristiche manageriali.

Tali profili inducono ad effettuare due considerazioni: i) in primo luogo, è valorizzata la concezione privatistica dei contratti pubblici, secondo cui essi sono qualificabili come contratti di diritto privato speciale, ai quali si applicano i principi dell’attività di diritto privato svolta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1 della l. n. 241/90, con alcuni correttivi di natura pubblicistica; ii) secondariamente, sono previste modalità gestionali di carattere manageriale prive di norme procedurali rigide, ma modulate secondo il principio di risultato e di fiducia che orientano tutta l’attività del RUP.

In tale quadro il RUP-Project manager è chiamato ad applicare i principi generali previsti dal nuovo Codice in tutte le fasi delle gare pubbliche.

Ulteriore aspetto di novità afferisce al necessario rispetto da parte del RUP del principio fiduciario, secondo cui: “l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici[14].

Tale regola deve favorire l’autonomia decisionale del RUP che dovrà agire – pur nella legalità – con attenzione al risultato finale. Il rischio di errore – per quanto tendenzialmente minimizzato dalla formazione continua dei funzionari preposti alle funzioni di RUP – non è eliminabile e dovrà essere coperto da una proporzionata copertura assicurativa.

Nel pieno rispetto della finalità del nuovo Codice, consistente nel favorire le scelte discrezionali in quanto più elastiche e, quindi, meglio adattabili alla varietà delle situazioni concrete e preferibili per raggiungere in tempi brevi i risultati desiderati, il RUP deve affrancarsi dalla “paura della firma” ridimensionando il fenomeno della “burocrazia difensiva.

Quella prospettata dalla riforma è, dunque, un’amministrazione dotata di competenze forti, capace di gestire gli interventi pubblici secondo schemi consolidati nelle scienze gestionali, e slegata da timori eccesivi e paralizzanti, che la indurrebbero, come spesso accade, a concentrarsi prioritariamente sulle proprie esigenze cautelative, piuttosto che sul risultato da raggiungere. Al contempo, come si diceva, affinché detta fiducia non rimanga una dichiarazione di intenti, è necessario che l’amministrazione si ponga nelle condizioni di suscitarla: a ciò sono funzionali le coperture assicurative, l’incremento della professionalità e la retribuzione incentivante.

Se l’amministrazione deve poter esercitare il potere discrezionale che le spetta al fine di raggiungere risultati utili, deve anche poter riparare ad eventuali errori, risarcendo i relativi danni.    

Il RUP, in qualità di responsabile degli interventi pubblici, non può che essere al centro di questo mutamento di prospettiva che vede nella fiducia reciproca tra l’amministrazione e gli operatori economici un presupposto fondamentale del principio realizzativo.

In tale rinnovato quadro fiduciario è inquadrabile anche l’art. 93, comma 3, secondo cui “la commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP”.

Da ultimo si precisa che il nuovo Codice ha definitivamente eliminato ogni dubbio esegetico in merito alla (im)possibilità che il RUP sia contestualmente anche membro della commissione giudicatrice – incompatibilità, questa, invero già superata dal D.Lgs. 56/2017 [15] –, chiarendo che il RUP non solo può far parte della commissione giudicatrice ma, nelle procedure sotto soglia di cui all’art. 51, comma 1, la può anche presiedere.

Responsabile unico progetto codice contratti: La giurisprudenza

Un aspetto sul quale occorre soffermare l’attenzione attiene alla possibilità che il RUP, privo di qualifica dirigenziale, possa adottare atti conclusivi del procedimento con rilevanza esterna all’amministrazione procedente e, nel caso in cui ciò non sia possibile, verificare se il Dirigente conservi la competenza ad esercitare singoli atti (a rilevanza esterna o meno) in luogo del RUP.

La questione si è posta sotto la vigenza del Codice del 2016, con riferimento all’ordinamento degli enti locali. L’art. 31 del Codice del 2016 disponeva in particolare che: “Il RUP, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti” (comma 3) mentre il comma 4 attribuiva competenze specifiche al RUP medesimo in materia endoprocedimentale. Inoltre l’art. 6, comma 1.e) della L. 241/1990 stabilisce che il responsabile del procedimento “adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]” e tale competenza spetta, di regola al dirigente. Infine l’art. 107 del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs 267/2000 – TUEL) attribuisce ai dirigenti degli enti locali (o ai sensi dell’art. 109, ai funzionari privi di qualifica dirigenziale ma con responsabilità di una struttura): i) la competenza per l’adozione dei “provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (comma 2); ii) la “responsabilità delle procedure d’appalto” (comma 3).

In tale contesto normativo si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Da un lato, alcune pronunce di primo grado hanno ritenuto che l’art. 31 del Codice del 2016 avesse attribuito al RUP una competenza esclusiva” per talune funzioni, tanto da prevalere sulle norme settoriali attributive delle competenze all’interno delle stazioni appaltanti, come ad esempio i citati artt. 107 e 109 del TUEL (cfr. ex multis: TAR Puglia-Lecce, 21 settembre 2021, n.1373; TAR Friuli V.G., 29 ottobre 2019, n. 450; TAR Veneto, 27 giugno 2018, n. 695; T.A.R Campania-Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884).

Il Consiglio di Stato, invece, ha recentemente precisato che “7.2 […]nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della L. 241/1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»). Nel caso di specie è incontestato che il r.u.p. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ciò posto, lo specifico profilo sollevato con il motivo esame attiene alla configurazione dei rapporti tra responsabile del procedimento e dirigente dell’unità organizzativa, muovendo dal presupposto che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale, per quel che rileva nel caso di specie), in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori. 7.3. In questi termini, tuttavia, la tesi non può essere accolta, non potendosi aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale. Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto di cui al citato art. 107 T.u.e.l., con il corollario della responsabilità dirigenziale per i ritardi o inadempimenti (cfr. art. 2, comma 9, della L. 241/1990), ovvero della possibilità per gli interessati di rivolgersi al dirigente dell’unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art. 2 cit., commi 9bis e ss.); ipotesi normative che in linea di principio escludono l’esistenza di una preclusione all’adozione di atti dell’istruttoria, possibilità che deve essere riconosciuta al fine di consentire al dirigente di sottrarsi alle responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui. 7.4. È pur vero che (per riprendere le parole dell’appellante) non si può giungere ad ammettere il «totale esautoramento del RUP», il che comporterebbe la necessità di disporre la sostituzione del funzionario responsabile; tuttavia deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario” (così, Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2022 n. 3638).

Con tale pronuncia, dunque, il Supremo Consesso amministrativo aveva conferito assetto definitivo alla questione sotto del precedente Codice.

La problematica, peraltro, si è riproposta anche in seguito all’emanazione del nuovo Codice il quale ha ribadito che: “Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi[16].

Responsabile unico progetto codice contratti – Anche rispetto al Codice del 2023 si pone la tematica dell’esistenza o meno di un nocciolo di attribuzioni “esclusive” del RUP (aventi anche rilevanza esterna) in deroga all’assetto di competenze dei dirigenti stabilito dagli artt. 107 e 109 del TUEL.

A favore dell’applicabilità anche al nuovo Codice dei principi enucleati dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3638/2022 pare invocabile la formulazione letterale del citato art. 15, comma 5 secondo cui il RUP svolge tutte le attività indicate nell’All. n. I.2 […] ove non di competenza di altri organi. Tale precisazione sembra confermare la necessità di osservare le competenze previste dalla normativa di settore per le singole amministrazioni e, segnatamente, gli artt. 107 e 109 del TUEL per gli enti locali. È vero che il sistema è permeato dal principio del risultato, ma il nuovo Codice pare avere scelto di dare una risposta espressa alla problematica in questione che pare difficilmente superabile in via ermeneutica.

Per completezza si rileva che, nell’Allegato n. I.2, si trovano disposizioni non perfettamente coordinate le quali, tuttavia, non paiono smentire la portata della norma generale di cui all’art. 15 suddetta. In particolare gli artt. 6, 7 e 8 dell’All. n. I.2 stabiliscono espressamente plurime funzioni proprie del RUP senza operare alcun rinvio o contenere alcuna riserva di competenza a favore dei dirigenti o al regime di competenze dell’ordinamento proprio della stazione appaltante, tuttavia in due soli casi si afferma che: i) nella fase di affidamento “adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa” (art. 7, comma 1, lett. g); ii) nella fase esecutiva “trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto” (art. 8, comma 1, lett. h)). Detto richiamo espresso ed ulteriore alle competenze previste dall’ordinamento della stazione appaltante non sembra, tuttavia, elidere la portata della norma generale (art. 15, comma 5), talché le due ipotesi in parola paiono ribadire (seppur pleonasticamente) l’impostazione generale del Codice di non incidere sulle competenze interne delle varie stazioni appaltanti. Pertanto, se il nuovo Codice non ha inciso sulle citate competenze, quantomeno per gli enti locali – in ossequio al principio di risultato – il RUP dovrebbe essere nominato tra soggetti aventi la qualifica dirigenziale o comunque la titolarità dell’ufficio ai sensi dell’art. 109 del TUEL, al fine di evitare situazioni in cui, durante le fasi dell’intervento, il dirigente debba adottare atti in luogo del RUP incompetente, con pregiudizio della rapidità dell’azione amministrativa.


[1] D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

[2] D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[3] L.R. Perfetti, Sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In principio, in Urbanistica e appalti, 2023, 1.

[4]Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”.

[5] Corte cost. 9 luglio 2019, n. 166.

[6]Ferma restando l’unicità del RUP e se questi lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

[7]Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi”.

[8]Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

[9]Contestualmente all’adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’art. 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva”.

[10] Circa tale, ultima, considerazione, l’allegato riprende quasi letteralmente le linee guida ANAC del 2016: “negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tale ultimo caso, è previsto che la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste”.

[11] Art. 1, comma 4, Codice dei contratti pubblici n. 36, cit.

[12] Allegato 1.2, art. 4, comma 4.

[13] Treccani.it, voce Progetto, “Nell’organizzazione aziendale, processo di pianificazione, controllo e gestione di un insieme di risorse per raggiungere un dato obiettivo, con un budget predeterminato ed entro un periodo prestabilito”.

[14] Art. 2, comma 1, D.Lgs n. 36, cit..

[15] Cd. correttivo al Codice del 2016.

[16] Art. 15, comma 5, d.lgs. n. 36, cit.

*Contributo in tema di nuovo Codice degli appalti pubblici a cura diGiusy Casamassimaestratto da Obiettivo Magistrato n. 68/Novembre 2023 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica