Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

Processo tributario telematico

Il processo tributario telematico è stato operativo sin dal 2015 ma soltanto dal 1° luglio 2019 è divenuto obbligatorio in tutte le regioni dello Stato.

La normativa di riferimento è rinvenibile negli artt. 16 e ss., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre la disciplina tecnica sui profili eminentemente informatici e telematici è contemplata nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2014, n. 27) e nel Decreto Direttoriale del 4 agosto 2015 con il quale sono state definite le specifiche tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del predetto regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (pubblicato in G.U., serie generale, 10 agosto 2015, n. 184).

Con il Decreto del Direttore Generale delle finanze del 21 aprile 2023, pubblicato in G.U., serie generale, 3 maggio 2023, n. 102, sono state apportate talune modifiche al decreto 4 agosto 2015, fissando nuove regole tecniche per il deposito degli atti digitali, in vigore dal 15 maggio 2023.

Ed invero, è stata introdotta:

–   la disponibilità a favore degli utenti – in autonomia e prima dell’invio dei file – dei servizi di controllo automatico dei file, al fine di minimizzare le situazioni di scarto per superamento delle dimensioni consentite ovvero per la presenza di virus o di firma digitale non valida (art. 7);

   l’accettazione a sistema dei ricorsi, degli appelli, delle controdeduzioni e altri atti e documenti processuali che risultano sottoscritti con almeno una firma digitale valida anche in presenza di altre firme digitali scadute (art. 8, comma 5);

   l’affiancamento della firma PADES alla firma CADES anche all’esito della sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Un. 10266/2018 (cfr. circolare 1/DF del 4 luglio 2019) e l’accettazione a sistema del formato EML (Electronic mail) che consente di depositare l’intero messaggio di posta elettronica certificata inclusi i file dei documenti allegati (art. 10, comma 1);

   l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto tecnico (15 maggio 2023), vengono accettati dal sistema anche se privi della sottoscrizione digitale senza dar luogo ad anomalie. I documenti informatici allegati, quindi, “possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale”, essendo rimessa al depositante la valutazione in ordine all’opportunità o meno di sottoscrivere digitalmente gli allegati. Qualora firmati digitalmente, gli allegati saranno sottoposti alle previste verifiche del sistema (art. 10, comma 2, lett. c)).

Con riguardo alla firma digitale, il predetto Decreto palesa l’intento di recepire il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266 in base al quale «Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES , sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».

Al riguardo, infatti, occorre considerare che la Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione europea dell’8 settembre 2015 stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’art. 27, p. 5, e all’art. 37, p. 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. L’art. 1 stabilisce, in particolare, che gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, […], riconoscono la firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF […]. L’allegato alla decisione, nel fissare “l’elenco delle specifiche tecniche per le firme elettroniche avanzate XML, CMS o PDF”, stabilisce che “Le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1 della decisione devono rispettare una delle seguenti specifiche tecniche ETSI, […]. Profilo di base XAdES […]. Profilo di base CAdES […]. Profilo di base PAdES […].

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 obbliga gli Stati membri, che richiedono una firma elettronica avanzata, a riconoscere le firme elettroniche avanzate, aventi formati convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento, atteso che, in base al considerando (6), “Le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati sono simili dal punto di vista tecnico”, laddove, in base al considerando (4), “La definizione di formati di riferimento è intesa a facilitare la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche e a migliorare l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche”. Si tratta di approdi che in larga misura erano stati già raggiunti, dalla precedente Decisione della Commissione UE del 25 febbraio 2011.

Ne deriva che, secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.) che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, sez. 3, 27 novembre 2017, n. 5504).

Pertanto, nel processo tributario possono essere indistintamente adoperate entrambe.

L’apposizione della firma digitale è obbligatoria per gli atti principali ma non anche per gli allegati.

È stato, infatti, mantenuto il principio in base al quale l’atto principale (ricorso, appello, controdeduzione) ha una sua collocazione anche informatica che ne valorizza il profilo processuale confermando l’obbligatorietà della sua sottoscrizione digitale che, come noto, costituisce un requisito previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 546/1992.

Ogni deposito in Corte di Giustizia Tributaria si compone di un atto principale (ricorso/appello, controdeduzione, ecc.) firmato digitalmente e caricato a sistema prioritariamente rispetto agli eventuali suoi allegati. Sull’atto principale vengono effettuati i previsti controlli di sistema, inclusi quelli sulla validità della firma digitale.

Sono atti principali per il Processo Tributario Telematico:

–   l’appello;

–   l’atto intervento volontario;

–   l’atto opposizione di terzo;

–   l’istanza per misure conservative;

–   l’istanza sospensione pronuncia art. 62bis, istanza sospensione sentenza art. 373 c.p.c.;

–   l’istanza/ricorso in riassunzione;

–   il reclamo;

–   il ricorso;

–   il ricorso per ottemperanza;

–   il ricorso per revocazione;

–   il ricorso per ricusazione.

Gli ulteriori documenti costituiscono gli allegati.

Viene, infatti, definito “allegato” un documento che non ha obbligo di firma e che viene collegato ad un atto principale (ricorso, appello, controdeduzione, altro atto processuale). Nella lista degli allegati sono presenti anche le tipologie di documento qualificate come “atti processuali”, in quanto, ove la parte processuale o il difensore intenda classificarli ed utilizzarli come allegati, gli stessi non necessitano di obbligo di firma. Si pensi, ad esempio, al deposito di una memoria riguardante un altro giudizio tributario, penale, civile, ecc.. In tal caso, la memoria ha natura di atto processuale in altra controversia, ma la parte o il difensore costituito intende depositarla come documento allegato a sostegno della difesa relativa al contezioso per cui sta effettuando il deposito.

Da notare che – a detta del medesimo Decreto – l’eliminazione della firma digitale sugli allegati costituisce la modifica più rilevante, in termini di snellimento delle procedure di deposito degli atti, adottata con il nuovo decreto sulle regole tecniche nell’ambito del processo tributario.

Il documento non può superare i 10 MB. Il superamento del limite dimensionale obbliga, infatti, l’operatore a suddividere il relativo file in più parti e successivamente, a caricare le singole parti che il sistema automatico gestirà come unico documento.

Sono atti selezionabili come allegati: l’accettazione della rinuncia; gli altri documenti; l’attestazione deposito istanza art. 369 c.p.c.; gli atti catastali; l’atto impugnato; il bilancio e le scritture contabili; la comunicazione variazione dom. eletto; la comunicazione variazione indirizzo; la conciliazione proposta dal giudice – adesione; la conciliazione proposta dal giudice – non adesione; la conciliazione proposta dalla parte – adesione; la conciliazione proposta dalla parte – non adesione; i contratti; il decreto liquidazione ctu; le definizioni agevolate/condono; la delega (enti impositori); le denunce/querele; il deposito prova testimoniale; le dichiarazioni fiscali; il diniego definiz. ex art. 6, D.L. 119/2018 e ist. tratt.; la discussione pubblica e proposta conciliazione; la domanda definizione agevolata art. 1, comma 186, L. 197/2022; le fatture; la giurisprudenza; l’interpello; l’istanza def. agevol. art. 6, D.L. 119/2018; l’istanza di correzione; l’istanza di discussione pubblica; l’istanza di fissazione udienza; l’istanza di rinvio udienza; l’istanza di riunificazione; l’istanza di sospensione atto; l’istanza di trattazione; l’istanze-comunicazioni per udienza a distanza memorie; la nota di deposito documenti; gli oneri deducibili/detraibili; il processo verbale di constatazione; la procura-nomina del difensore; la relata di notifica cartacea; la relazione consulente tecnico; la ricevuta di accettazione pec; la ricevuta di consegna pec; la ricevuta di pagamento cut; le ricevute pagamento; la richiesta di interruzione processo; la richiesta di sospensione processo; la richiesta estinzione giudizio; la richiesta udienza a distanza; la rinuncia al ricorso/appello; la sentenza notificata.

Nella nuova versione del Processo Tributario Telematico è consentito il deposito di ulteriori atti mediante la nuova voce tipologia di deposito “altri atti processuali, presente nella funzionalità di “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti” del menu principale del Processo Tributario Telematico.

Tramite questa voce è possibile depositare telematicamente uno o più atti processuali successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente/resistente, con i relativi allegati.

In particolare, la voce in esame si riferisce ai seguenti atti: la comunicazione variazione dom.; la comunicazione variazione indirizzo eletto; la conciliazione proposta dal giudice; l’adesione conciliazione proposta dal giudice; la non adesione conciliazione proposta dalla parte; l’adesione conciliazione proposta dalla parte; la non adesione deposito prova testimoniale; la discussione pubblica ; la proposta conciliazione ; l’istanza di correzione; l’istanza di discussione pubblica; l’istanza di fissazione udienza; l’istanza di rinvio udienza; l’istanza di riunificazione; l’istanza di sospensione atto; l’istanza di sospensione sentenza; l’istanza di trattazione; le memorie; la richiesta sospensione giudizio art. 1, comma 197, L. 197/2022; la richiesta di interruzione processo; la richiesta prova testimoniale; la richiesta di sospensione processo; la richiesta estinzione giudizio; la richiesta udienza a distanza; la rinuncia al ricorso/appello.

La funzionalità di “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”, nel caso di “altri atti processuali”, risulta semplificata rispetto al deposito degli atti principali, in quanto i dati da inserire sono distribuiti soltanto su 3 schede (Dati generali, Documenti, Validazione).

Nella scheda “Dati Generali”, è necessario indicare il numero di RGR/RGA del Ricorso ovvero il numero della ricevuta telematica o cartacea delle controdeduzioni a cui si vogliono abbinare gli atti successivi.

I controlli effettuati dal sistema sono stati modificati a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di firma digitale sugli allegati e in funzione di una maggiore fruibilità.

Il PTT è stato perfezionato in merito ai controlli previsti sugli atti e i documenti, sia durante la fase di caricamento dei file che dopo la trasmissione degli stessi, dando tempestiva comunicazione all’utente di eventuali anomalie. A tal proposito, si ricorda che nel PTT è comunque disponibile il servizio di “Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF”, il quale consente di controllare e, se necessario, trasformare il file nel formato corretto.

*In tema di Processo tributario telematico, contributo estratto dal Manuale del Processo Tributario, Dike Giuridica 2023 a cura di Maurizio Antonio Pasquale Francola (Parte I, Capitolo Unico, paragrafo 8. Il processo tributario telematico).