Guida alla pratica forense
Questa guida fornisce indicazioni utili per coloro che intendono svolgere la pratica di avvocato presso uno studio legale. Le informazioni sono presentate in modo schematico e puntato.
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei praticanti e procedura di domanda:
- Norme di riferimento: Legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (art. 40-45); Decreto Ministero della Giustizia n. 70 del 2016.
- Oltre alla documentazione richiesta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è fondamentale aver conseguito una Laurea in Giurisprudenza o scienze giuridiche (la laurea triennale non è sufficiente).
- Il neo-laureato deve scegliere l’avvocato e lo studio legale presso cui svolgere la pratica forense. È possibile modificare questa scelta in corso d’opera o aggiungere un secondo dominus.
- Il dominus che accoglie il praticante nel suo studio deve firmare una dichiarazione che attesti l’effettivo svolgimento del tirocinio. Questa dichiarazione è uno dei documenti necessari per l’iscrizione all’albo dei praticanti.
Modalità alternative per svolgere il tirocinio:
- Presso uno o due professionisti iscritti all’albo degli avvocati da almeno cinque anni (almeno 20 ore settimanali).
- Presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico per un massimo di 12 mesi (i restanti 6 mesi saranno svolti presso un professionista).
- In uno Stato dell’Unione Europea, fino a 6 mesi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine dell’avvocato presso cui si svolgerà il tirocinio.
- Presso gli Uffici giudiziari per 12 mesi (i primi 6 mesi devono essere svolti presso un professionista). In questa forma di tirocinio, è possibile ricevere una borsa di studio di € 400 al mese, a condizione di soddisfare i requisiti di età, media degli esami, onorabilità e reddito.
Procedura di iscrizione all’albo dei praticanti:
- Dopo aver presentato la domanda al Consiglio dell’Ordine presso cui si desidera svolgere il tirocinio, il Consiglio si riunisce per valutare la conformità ai requisiti di legge e deliberare l’iscrizione all’albo dei praticanti avvocati.
- Dal giorno successivo alla delibera, è possibile partecipare alle udienze in Tribunale insieme al proprio dominus, accumulando almeno 20 presenze (minime) per semestre. È consigliabile considerare questa soglia come il numero minimo, in quanto la professione si impara attraverso una frequenza costante in studio legale, aule e tribunali.
Svolgimento e durata del tirocinio:
- Caratteristiche: presenza costante, diligenza, riservatezza e rispetto delle norme deontologiche professionali.
- Durata: 18 mesi a partire dall’iscrizione nel registro dei praticanti (dalla data della delibera del Consiglio dell’Ordine). L’iscrizione viene cancellata se si interrompe per più di sei mesi senza giustificato motivo.
- Il tirocinio può essere svolto contemporaneamente a un’attività lavorativa pubblica o privata, previa verifica del Consiglio dell’Ordine per evitare conflitti di interesse.
Supervisione e controllo del Consiglio dell’Ordine:
- Il Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo, verifica l’attività di tirocinio attraverso la consultazione del libretto, colloqui periodici semestrali e l’acquisizione di informazioni dai soggetti presso cui si svolge il tirocinio.
- Il Consiglio dell’Ordine verifica se il praticante ha partecipato a almeno venti udienze per semestre, escludendo quelle di mero rinvio, e se ha effettivamente collaborato nello studio delle controversie e nella redazione di atti e pareri.
Abilitazione al patrocinio per il praticante avvocato:
- Ai fini dell’abilitazione per l’esercizio parziale della professione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine dopo sei mesi dall’iscrizione al registro dei praticanti, durata massima di cinque anni, esercizio sotto la responsabilità del dominus.
- Il praticante abilitato può fornire consulenza e assistenza legale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, sostituendo esclusivamente il proprio dominus, per questioni di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in ambito civile, e limitatamente ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati di competenza del Pretore prima del D.Lgs. n. 51/1998 in ambito penale.
- L’esercizio dell’attività al di fuori dei limiti suddetti potrebbe costituire un reato di esercizio abusivo della professione, oltre a un illecito disciplinare.
Compensazione del tirocinio:
- La pratica forense non implica automaticamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, neanche occasionale.
- È obbligatorio il rimborso delle spese sostenute per l’attività di studio.
- Dopo il primo semestre di pratica forense , è possibile stipulare un contratto che preveda un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, in base al contributo professionale effettivamente fornito.
Cassa Forense:
- Il praticante non ha l’obbligo di iscriversi all’ente previdenziale degli avvocati.
- L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti i praticanti avvocati. È necessaria una domanda di iscrizione approvata dalla Giunta Esecutiva dell’ente previdenziale. L’iscrizione può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire dal conseguimento del diploma di laurea, ad eccezione dei periodi in cui il praticante ha svolto il tirocinio contemporaneamente a un’attività lavorativa subordinata per più di sei mesi.
Conclusione del tirocinio:
- Alla fine dei 18 mesi di tirocinio o al termine della scuola di specializzazione per le professioni legali, il praticante può richiedere al Consiglio dell’Ordine il certificato di tirocinio completato.
- Se il praticante si trasferisce durante il tirocinio in un’altra località, è necessario presentare una richiesta di trasferimento al nuovo Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine precedente rilascia una certificazione che attesta la durata del tirocinio svolto, se del caso.
- Il certificato è necessario per richiedere l’iscrizione all’esame di stato.
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