Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

Piani regolatori generali*

È noto che è ormai prevalente l’orientamento che riconosce natura mista ai piani regolatori generali. Si distinguono clausole di carattere normativo, contenenti prescrizioni astratte di carattere programmatico, e clausole aventi carattere provvedimentale in quanto contenenti prescrizioni concrete e dal contenuto precettivo.

Vediamo una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in tema di piani regolatori generali

Il Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2019, n. 5298 ha affermato che in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore vanno distinte:

1)  le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo);

2)  le regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.).

Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

Le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di questo.

In conformità all’orientamento consolidato di questo Consiglio, il Collegio osserva che, nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle NTA del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.); secondo il suddetto orientamento, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone addirittura, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2018, n. 332).

*Contributo estratto da “Manuae ragionato di diritto civile – parte speciale”Giurisprudenza ragionata di diritto amministrativo di F. Caringella, M. Briccarello, E. Succu, A. Paccione – Dike Giuridica – Maggio 2024

(Omissis).