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Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche (artt. 589 bis e 590 bis c.p.): il punto della situazione.*

Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche (artt. 589 bis e 590 bis c.p.): il punto della situazione.*

Omicidio stradale o nautico (art. 589 bis)

L’art. 589 bis c.p., come introdotto nel 2016, per effetto della legge n. 41, puniva una particolare forma di omicidio colposo, c.d. omicidio stradale, cui si è aggiunta, a seguito della novella del 2023, con legge n. 138, “Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”, l’omicidio nautico.

L’art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale o nautico) prevede infatti oggi che “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’art. 3 del codice della nautica da diporto, di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli artt. 53 bis, comma 2, lett. c), e 53 quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’art. 186 bis, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’art. 53 ter, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e 53 bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

La disposizione in esame, introdotta come anticipato con L. 23 marzo 2016, n. 41 e integrata con L. 26 settembre 2023, n. 138, ha dettato una disciplina ad hoc dedicata alla particolare materia della circolazione stradale, che rappresenta un esempio di attività rischiosa ma necessaria o c.d. a rischio consentito, posto che si tratta di una delle principali forme di godimento della libertà di circolazione ex art. 16 Cost.

A questa si è aggiunta la navigazione mediante unità da diporto, di cui all’art. 3 del Codice della nautica, D.Lgs. 171/2005, che fa riferimento a “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”. La novella del 2023 costituisce una reazione legislativa al susseguirsi di fatti di cronaca relativi a sinistri nelle acque balneabili, mediante la consueta tecnica dell’inasprimento delle sanzioni penali, attuata peraltro con una inopportuna e caotica integrazione del previgente testo dell’art. 589 bis c.p.

Ad eccezione delle specifiche aggravanti di cui al comma quinto dell’articolo in esame, riferibili ai soli veicoli a motore, la disciplina ivi dettata trova oggi applicazione dunque anche ai natanti da diporto. Si procederà dunque all’analisi della disciplina originaria, calibrata sulla fattispecie di omicidio stradale, con la premessa che le considerazioni esposte sono estensibili anche ai sinistri che coinvolgano unità da diporto.

Il carattere pericoloso della circolazione stradale e la frequenza con cui tale pericolo si concretizza (sono infatti circa tremila le vittime ogni anno, stando alle statistiche ISTAT), hanno imposto, da un lato, un’organica regolamentazione della materia sul piano delle norme cautelari e, dall’altro, il sempre più frequente e intenso ricorso all’efficacia deterrente della sanzione penale, per inibirne la violazione, specie nei casi più insidiosi, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Con particolare riferimento all’omicidio colposo, un primo intervento di inasprimento delle sanzioni si è registrato, con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni con L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha innalzato a sette anni il massimo della pena detentiva per il delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p., quando commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, elevandola a dieci anni nei casi più gravi di ebbrezza alcolica e nel caso di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Con la citata L. 23 marzo 2016, n. 41, la disciplina di tali specifiche ipotesi di omicidio colposo è stata scorporata dall’art. 589 c.p. ed è confluita, con rilevanti modifiche, nel testo del nuovo art. 589bis c.p., rubricato “Omicidio stradale”.

La norma incriminatrice di nuova introduzione si pone pertanto in rapporto di specialità rispetto alla disciplina di cui all’art. 589 c.p., che continua a punire l’omicidio colposo – semplice – con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha espunto dal testo dell’art. 589 c.p. il comma 3, che disciplinava le fattispecie colpose commesse “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La causazione colposa della morte di una persona, caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare afferente alla disciplina della circolazione stradale, è invece allo stato punita con la sanzione della reclusione da due a sette anni (come già previsto dal previgente comma 2 dell’art. 589 c.p.).

Le condotte precedentemente disciplinate invece dall’abrogato comma 3 dell’art. 589 c.p. (che consentiva l’irrogazione della pena della reclusione da tre a dieci anni) sono invece oggi previste come forme aggravate nel nuovo art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale o nautico) e punite più gravemente che in passato.

La ratio dell’inasprimento sanzionatorio, oggetto di dubbi, come si avrà modo di osservare nel corso della trattazione, in merito al rispetto del principio di proporzionalità della sanzione penale, può essere rinvenuta nelle difficoltà cui la giurisprudenza è andata incontro, proprio nel settore dei sinistri stradali, nel distinguere tra condotte colpose e condotte assistite da dolo eventuale (da ultimo, la Corte di Cassazione 45997/2016, ha ravvisato il dolo, nella forma eventuale, proprio con riferimento ad un sinistro stradale letale).

L’esigenza di sanzionare più gravemente le ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere comportamenti particolarmente pericolosi, cui il ricorso al dolo eventuale ha fatto a lungo fronte, è stata quindi soddisfatta mediante la previsione di un’autonoma disciplina che prende in considerazione le condotte più insidiose e le sanziona con pene che, per gravità, si collocano a metà strada tra quelle previste per l’omicidio (e le lesioni) dolose e le medesime fattispecie in forma colposa.

La pur condivisibile scelta di superare le difficoltà legate all’accertamento del dolo eventuale e i relativi dubbi interpretativi, solo apparentemente risolti con l’intervento delle Sezioni Unite del 2014, non è stata ritenuta sufficiente, da parte della dottrina, a giustificare una così rigorosa risposta sanzionatoria a fronte della causazione colposa di un evento che non è quindi voluto dal reo.

La disposizione di cui al comma primo dell’art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale o nautico) costituisce oggi un’ipotesi residuale, applicabile in assenza della aggravanti di cui ai commi successivi, e ricalca, in relazione a bene giuridico tutelato, soggetto attivo, condotta criminosa, soggetto passivo, consumazione e tentativo (non ammissibile stante la natura colposa del delitto), la struttura e gli elementi costitutivi del delitto di omicidio colposo, cui pertanto si rinvia integralmente, ad eccezione dell’elemento di specialità relativo alla violazione cautelare, occorrendo la “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. A questo si affianca il riferimento alle norme sulla navigazione marittima o interna per i casi di omicidio nautico (Omicidio stradale o nautico).

Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime(art. 590 bis)

Tanto premesso in ordine alla fattispecie di omicidio stradale, deve darsi atto di una seconda e altrettanto rilevante modifica all’impianto codicistico, operata dalla L. 41/2016, con cui il legislatore ha modificato, sostituendola, la disciplina dell’art. 590 bis c.p., rubricato oggiLesioni personali stradali gravi o gravissime.

Anche in relazione al delitto di lesioni personali stradali, il legislatore del 2023, con legge n. 138, ha proceduto ad integrare il testo dell’art. 590 bis c.p., con espresso richiamo ai fatti commessi dal conducente di una unità da diporto.

Seguendo il medesimo modus operandi, si darà in questa sede atto della disciplina dettata per le lesioni personali stradali, con considerazioni pienamente estensibili alle lesioni personali nautiche.

Il primo comma della disposizione in esame punisce con la reclusione da tre mesi a un anno chiunque abbia cagionato colposamente ad altri una lesione personale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, se le lesioni cagionate sono gravi; la pena è della reclusione da uno a tre anni se le lesioni cagionate sono gravissime.

La fattispecie base di cui al comma 1 dell’art. 590 bis c.p., caratterizzata da colpa specifica per violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (o la navigazione interna o marittima in caso di lesioni personali nautiche), era precedentemente disciplinata, unitamente alle ipotesi aggravate, dal comma 3 dell’art. 590 c.p., oggi abrogato.

Anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 590 bis c.p. non può che rinviarsi a quanto già osservato con riferimento al delitto di lesioni personali colpose, riguardo agli elementi costitutivi del reato e alle sue caratteristiche.

Va tuttavia dato atto, in questa sede, del recente intervento normativo, in forza della c.d. riforma Cartabia, attuata con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale (sent. 248/2020), come da delega, prevedendo la procedibilità a querela della persona offesa delle lesioni stradali, quando tuttavia non ricorrano le aggravanti speciali di seguito esaminate, di cui allo stesso art. 590 bis c.p.

* Contributo in tema di Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche, estratto dal Manuale Ragionato di Penale parte speciale, Dike Giuridica 2023 a cura di Francesco Caringella, Alessandro Trinci e Angelo Salerno (Capitolo 10, paragrafo 11: Omicidio stradale o nautico e lesioni personali stradali o nautiche: artt. 589 bis e 590 bis c.p).