L’Ufficio per il processo – La prima disciplina dell’Ufficio per il processo è stata introdotta nell’ordinamento con il D.L. 90/2014 (in materia di efficienza degli uffici giudiziari, che ha modificato il D.L. 179/2012). Tale figura organizzativa è stata individuata quale strumento per garantire la ragionevole durata del processo, mediante l’innovazione dei modelli organizzativi e un più ampio impiego delle tecnologie informatiche. L’originaria disciplina prevedeva che tali strutture fossero composte dal personale di cancelleria, dai tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 e dai laureati in formazione, oltre che dai giudici onorari (presso i tribunali) e dai giudici ausiliari (presso le Corti di appello).
La piena attuazione e il potenziamento dell’Ufficio per il processo sono stati inclusi nel PNRR tra le misure di riorganizzazione della «macchina giudiziaria», mediante l’integrazione del personale, l’ampliamento delle professionalità tecniche di supporto (ulteriori rispetto a quelle di natura giuridica) e il rafforzamento delle infrastrutture digitali.
In tale direzione, il D.L. 80/2021 (cd. decreto “reclutamento”, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia) ha disposto l’assunzione straordinaria e temporanea di un contingente di addetti all’Ufficio per il processo; la successiva L. 134/2021 ha dettato principi e criteri direttivi per un rinnovamento strutturale e stabile di tale Ufficio, mediante una ridefinizione dei compiti e delle professionalità.
Quale requisito per l’accesso al ruolo di addetto all’Ufficio per il processo è stato previsto il possesso di una laurea in giurisprudenza, ovvero – per alcuni specifici profili professionali – di una laurea in economia e commercio o in scienze politiche.
Anche le mansioni dei nuovi addetti all’Ufficio per il processo sono disciplinate nel D.L. 80/2021 e possono essere sintetizzate nelle seguenti attività:
• supporto diretto alle attività del giudice, tra le quali si annoverano lo studio dei fascicoli, la redazione di bozze di provvedimenti semplici, l’approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale;
• supporto amministrativo e raccordo con le cancellerie.
L’estensione e potenziamento dell’Ufficio per il processo sono stati da ultimo attuati con il D.Lgs. 151/2022 contenente norme sull’ufficio per il processo in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, e della L. 27 settembre 2021, n. 134.
Esaminando il contenuto del decreto delegato, si prevede la costituzione, presso i Tribunali ordinari e le Corti di Appello, le Procure e gli uffici della Suprema Corte di Cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”.
Sono, inoltre, disciplinate le finalità degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendosi che gli stessi devono garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Quanto alla composizione degli uffici per il processo, la recente normativa prevede la presenza, presso il tribunale, dei laureati in giurisprudenza e dei giudici onorari di pace, mentre presso le corti di appello, dei giudici ausiliari, sino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura ordinaria.
Oltre a tali figure, all’interno della struttura organizzativa in esame si annoverano i tirocinanti ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell’art. 37, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, i quali assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.
A ciò si aggiunga la ulteriore valorizzazione delle figure dei giudici di pace onorari e dei giudici esperti onorari ai quali possono essere delegate le funzioni di cui all’art. 15, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento (sul tema della magistratura onoraria si veda Cap. 11).
*Contributo estratto da “Compendio di ordinamento giudiziario” di Federica Gullì – Dike giuridica editrice – Dicembre 2024