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L’associazione per delinquere: art. 416 c.p.*

L’associazione per delinquere: L’art. 416 c.p. punisce il delitto di associazione per delinquere (atecnicamente definita associazione “a” delinquere) e dispone che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione per delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601bis e 602, nonché all’art. 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione per delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinquies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dall’ordine pubblico, minacciato dalla mera esistenza di un’associazione stabile, avente come scopo la commissione di delitti, indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi siano effettivamente commessi. Si tratta di una tipica ipotesi di reato di pericolo, con il quale il legislatore, anticipando al soglia della punibilità, previene la commissione dei singoli fatti criminosi [Antolisei; Fiandaca, Musco].

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, purché concorrano nella fattispecie associativa almeno tre persone.

Pur trattandosi di un reato comune, la fattispecie in esame prevede diverse categorie di partecipi, distinguendo la rispettiva condotta criminosa a seconda che l’agente rivesta all’interno dell’organizzazione la veste di partecipante oppure di promotore, costitutore, organizzatore o capo. Si tratta di una fattispecie criminosa a condotte alternative, tale per cui ad esempio il capo dell’associazione non risponde, nel contempo, per la partecipazione al sodalizio.

Perché ricorra il delitto di associazione per delinquere è inoltre necessario che tra i soggetti che, a vario titolo, prendono parte all’associazione, sussista un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, che tuttavia non devono essere determinati, occorrendo l’indeterminatezza del programma criminoso e, nel contempo, l’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, purché idonea a realizzare o propositi criminosi del sodalizio.

Con riferimento al vincolo associativo, la giurisprudenza richiede un accordo, tale da creare un vincolo tra gli associati e la reciproca consapevolezza di appartenere al sodalizio, condividendone il programma criminale. Non occorre, come anticipato la permanenza del vincolo associativo, purché risulti stabile e non circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati. Il delitto può anche configurarsi quando l’associazione abbia un termine prestabilito, purché non coincida con la commissione di uno specifico e predeterminato reato (Cass. 18 febbraio 2008, n. 12681).

Il programma criminoso, avente ad oggetto delitti dolosi e non già solo contravvenzioni o delitti colposi o preterintenzionali (sicché non sarebbe configurabile un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di sole contravvenzioni edilizie), deve infatti presentare carattere di indeterminatezza, che consente di distinguerlo dalle ipotesi di concorso di persone nel reato (con cui condivide l’accordo tra i concorrenti per la realizzazione di uno o più reati, che tuttavia sono specificamente predeterminati).

Non occorre che i reati che l’associazione mira a commettere risultino eterogenei, ben potendo violare la medesima norma incriminatrice, dovendosi invece avere riguardo al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti in questione.

La struttura organizzativa infine necessaria per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere non richiede un regolare atto costitutivo, una forma particolare o un certo grado di complessità (Cass. 7 novembre 2011, n. 3886), dovendosi invece operare, come anticipato, una valutazione di carattere funzionale, volta a stabilire se i mezzi e le risorse disponibili siano idonei a perseguire il programma criminoso associativo [Fiandaca, Musco; Insolera].

Pertanto l’esistenza di un’organizzazione gerarchica e una rigida distribuzione di competenze tra gli accoliti non costituiscono elementi costitutivi necessari, rendendo eventuale anche la fattispecie autonoma di cui al comma 2 dell’art. 416 c.p., relativa ai capi. Non è tantomeno necessaria la reciproca conoscenza tra i soci, così come l’organizzazione di riunioni e la predisposizione di uno statuto o di rigide regole interne all’associazione.

Può dunque ritenersi che le modalità di associazione siano atipiche, purché risultino stabili e idonee, rispetto ad un programma indeterminato, sì da poter sostenere che in parte qua il delitto in esame configuri un reato a condotta libera.

I singoli ruoli tipizzati dall’art. 416 c.p. che, lo si ribadisce, configurano condotte criminose autonome e alternative [De Francesco], consistono nella figura del promotore, il quale riveste il ruolo di iniziatore e reclutatore dei partecipi, diffondendo il programma criminoso dell’associazione. Diverso il ruolo di chi costituisce l’associazione, quale fondatore della stessa, e che può non coincidere con la figura dell’organizzatore, il quale si occupi del coordinamento delle attività dei partecipi nonché dell’utilizzo dei mezzi e della gestione delle risorse del sodalizio, anche solo con riferimento ad un’area operativa dello stesso (si pensi al soggetto che gestisca un determinato settore criminale per conto dell’associazione, senza tuttavia avere competenze generali). Deve infine definirsi come capo il soggetto che dirige l’attività nel suo complesso, in posizione gerarchica sovraordinata rispetto agli altri partecipanti, indirizzando l’operato dell’associazione e governandone l’attività criminale.

Vi è infine la condotta base del partecipe, che consiste, in negativo, in quella di chi non abbia svolto attività di promozione, né sia stato il fondatore dell’associazione, che non organizza né dirige, limitandosi, in positivo, a prendevi parte, anche solo per un periodo determinato, e a collaborare all’attuazione del programma criminoso, a prescindere dall’importanza o dal carattere infungibile del proprio contributo (Cass. 20 gennaio 2010, n. 6308).

La condotta di partecipazione non richiede l’esclusività dell’appartenenza ad un’associazione, ben potendo lo stesso soggetto partecipare a sodalizi diversi, nello stesso momento (Cass. 30 gennaio 2008, n. 17746).

Anche in relazione al delitto di associazione per delinquere manca uno specifico soggetto passivo del reato, da individuarsi nello Stato, quale titolare della funzione di preservare l’ordine pubblico e la civile e ordinata convivenza tra i cittadini, non potendosi fare riferimento alle persone offese dai reati commessi in esecuzione del programma associativo, che mantengono la propria autonomia rispetto al delitto associativo.

L’associazione per delinquere: l’elemento soggettivo del delitto in esame consiste nel dolo specifico, richiedendo la coscienza e nella volontà di far parte in maniera permanente di un sodalizio criminoso, c.d. affectio societatis, e nel contempo l’intenzione di contribuire alla realizzazione del generico programma criminoso, quale fine della condotta partecipativa.

Come anticipato, sul piano della rappresentazione, il dolo di partecipazione non richiede la conoscenza reciproca tra gli associati, rilevando esclusivamente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno due persone, aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una associazione criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale ex art. 416 c.p.

La consumazione del delitto di associazione per delinquere non coincide con il perfezionarsi della fattispecie penale, con la costituzione della societas sceleris, sul piano generale, e con l’ingresso del partecipe nel sodalizio, sul piano particolare del singolo accolito.

Il reato in commento ha infatti natura permanente, in quanto si protrae nel tempo fino allo scioglimento dell’associazione, che deve ritenersi quello della consumazione del delitto.

Il tentativo non è ammissibile, trattandosi di un reato di pericolo [Manzini]. […]

*Contributo estratto dal Manuale ragionato di diritto penale parte speciale di F. Caringella, A. Salerno, A. Trinci – Dike Giuridica – Novembre 2023