Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

Il principio di certezza del diritto*

Il principio di certezza del diritto – La certezza del diritto rappresenta un elemento fondamentale della nostra civiltà giuridica, le cui origini risalgono alla lex Cornelia, come si ricava dalla dottrina francese (Demogue).

Il gius-positivismo intende la certezza del diritto quale prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle condotte degli individui e quale possibilità di conoscere i limiti dell’esercizio legale del potere coercitivo.

Tra le accezioni della certezza del diritto spiccano l’effettiva conoscibilità delle prescrizioni da parte dei loro destinatari; la stabilità della regolamentazione giuridica nel tempo; la prevedibilità delle decisioni in sede di attuazione normativa; l’adeguamento ai precedenti (stare decisis tipico del Common law; una vincolatività parziale è da noi prevista per la decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione e per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, visto che le Sezioni semplici non possono discostarsene senza rimettere nuovamente la questione); l’organizzazione dell’ordinamento quale sistema compiuto e coordinato; un quadro delle fonti normative accessibile e intelligibile.

Nell’ordinamento italiano la certezza del diritto non è espressamente consacrata a livello costituzionale, ma si ricava in via interpretativa dalla lettura di talune disposizioni codicistiche, in combinato disposto con altri princìpi costituzionali, tra cui il principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

Si pensi, tra l’altro, agli artt. 10 e ss. delle Disposizioni sulla legge in generale, che sanciscono, a tinte forti, il principio della stabilità delle fonti del diritto; all’art. 11 Cost., il cui riferimento alla pace deve essere lato sensu inteso, con estensione ai rapporti tra i consociati, nei quali la pace viene assicurata dalla certezza del diritto; all’azione di accertamento di cui agli artt. 949, comma 1, 1079, 2690, comma 1, n. 2 c.c.; all’effettività della tutela giurisdizionale intesa, alla luce dell’art. 24, comma 4 Cost., anche quale stabilità delle decisioni rese; alla nozione di cosa giudicata di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; alla funzione nomofilattica della giurisdizioni superiori; al principio pacta sunt servanda desumibile dall’art. 1372, comma 1 c.c. in tema di efficacia del contratto.

Il principio di certezza del diritto, che non ha mai goduto di tutela incondizionata, conosce oggi un momento di crisi.

La debolezza della certezza del diritto (weakness of law) – alimentata dalla graduale perdita di centralità della fattispecie quale caso normativo e dall’avvento della cultura delle clausole generali e dei valori – ha innescato, fatalmente, la riaffermazione del ragionamento per princìpi, che mira alla giustizia al prezzo di una ferita alla calculability delle decisioni.

In effetti, la costituzionalizzazione del diritto privato impone un’indagine in ordine al rapporto tra diritto e valori.

Si impone, allora, la non semplice definizione di corrette modalità attraverso le quali i princìpi e le norme costituzionali possono insinuarsi nella regola del caso senza ledere irreversibilmente beni primari come la certezza del diritto e il principio di autonoma negoziale (vedi Parte V, Sez. I, Cap. 2).

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*Contributo estratto da “Manuale ragionato di diritto civile – parte generale” di F. Caringella – Dike giuridica editrice – Settembre 2025