[…] Occorre al riguardo operare preliminarmente una distinzione tra il concorso di persone nel reato omissivo e il concorso omissivo nell’altrui reato commissivo.
La prima ipotesi si ravvisa, ad esempio, allorché taluno determini o istighi una persona a commettere un reato omissivo, come ad esempio chi sia a telefono con una persona che si imbatte in un corpo inanimato e insista perché se ne allontani invece di prestare soccorso, convincendola a commettere il delitto di cui all’art. 593 c.p.; in questo caso sarà ravvisabile un concorso morale nel reato omissivo altrui.
Più complessa appare invece la questione relativa alla configurabilità di un concorso materiale nel reato omissivo, che può manifestarsi nella forma concorso materiale omissivo (in cui tutti i concorrenti pongono in essere una condotta omissiva) ovvero in forma di concorso commissivo nell’altrui reato omissivo.
Occorre precisare che la caratteristica principale delle fattispecie omissive è infatti, come si è avuto modo di osservare nella Sez. II della Parte II del Manuale, la sussistenza di un obbligo giuridico di compiere una determinata azione (nei reati omissivi propri o di mera condotta) ovvero di evitare il verificarsi di un evento (nei reato omissivi d’evento e impropri). Perché possa configurarsi un’ipotesi di concorso materiale nel reato omissivo in senso stretto, occorre dunque che sul piano normativo sussista tale obbligo di agire, in mancanza del quale la condotta tenuta risulterà priva di rilevanza penale.
Qualora tale obbligo di agire riguardi più persone contemporaneamente, ciascuna di esse potrà essere chiamata a rispondere del reato (già in forma mono-soggettiva), con la conseguenza che l’applicazione delle norme sul concorso di persone svolgerà una funzione solo disciplinatoria e non incriminatrice, consentendo l’applicazione delle circostanze di cui agli artt. 112 e 114 c.p., e del relativo regime giuridico, ovvero delle norme dettate dal già esaminato art. 119 c.p. (in relazione alle cause che escludono la punibilità).
Si è finanche sostenuto che, stante la necessità che su ciascun soggetto gravi un obbligo giuridico, perché possa assumere rilevanza penale la condotta omessa, non sarebbe configurabile alcuna forma concorsuale di responsabilità omissiva. Secondo tale impostazione, infatti, ciascun soggetto integra con la propria omissione un’autonoma fattispecie omissiva tipica, che non consente di assegnare rilevanza alle condotte di terzi.
A tale impostazione più rigida si è tuttavia opposto che ben potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui più persone siano co-obbligate ad agire o ad evitare un evento e che, ove nessuna di esse si attivi, possano essere chiamate a risponderne in concorso tra loro, stante la comunanza dell’obbligo di agire penalmente rilevante.
Resta in ogni caso ferma, in questo caso, la premessa relativa alla funzione esclusivamente disciplinatoria e non già incriminatrice delle norme in materia di concorso di persone, posto che la condotta omissiva di ciascun concorrente è di per sé idonea ad assumere rilevanza penale.
Quando invece tale obbligo giuridico non interessi tutti i concorrenti nel reato omissivo, il mancato compimento dell’azione da parte dei soggetti che non siano tenuti a compierla non potrebbe assumere rilevanza penale, né in forma mono-soggettiva, né tantomeno in forma concorsuale. Come anticipato, l’omissione è infatti un concetto normativo, che si fonda sull’obbligo giuridico di agire, in mancanza del quale la mera inerzia o il diverso comportamento tenuto dal soggetto agente non potranno assumere rilevanza penale come condotte omissive. In assenza di un obbligo di agire comune a tutti i concorrenti, non potrà ravvisarsi una forma di concorso materiale omissivo (o concorso omissivo nel reato omissivo).
Non è tuttavia escluso che il comportamento tenuto da chi non sia gravato da un obbligo di agire possa aver offerto un contributo causale o agevolatore rispetto all’omissione penalmente rilevante; in siffatte ipotesi, infatti, il contributo del concorrente non rileva in termini di omissione ma come apporto commissivo nella commissione dell’altrui condotta omissiva. Sul piano materiale infatti la condotta commissiva, pur risultando atipica rispetto alla fattispecie omissiva, sarà punibile ai sensi del combinato disposto tra l’art. 110 c.p. e la norma incriminatrice mono-soggettiva.
Riepilogando, dunque, è sempre ammissibile il concorso morale nell’altrui reato omissivo; il concorso materiale nel reato omissivo può invece configurarsi in forma altrettanto omissiva solo quando su tutti i concorrenti gravi un obbligo giuridico di agire, autonomo o condiviso; diversamente, la condotta di chi non sia tenuto a compiere l’azione dovuta potrà assumere rilevanza penale solo a titolo di concorso commissivo nell’altrui reato omissivo.
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