Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

I contratti bancari*

I contratti bancari*

La disciplina dei contratti bancari non si esaurisce soltanto nelle disposizioni di cui al codice civile; la tutela del cliente è affidata a fonti normative di varia natura, tra cui il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 in tema di contratti del consumatore e il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, T.u.b.).

L’attività bancaria è esercitata da società per azioni o società cooperative per azioni a responsabilità limitata e si esplica attraverso la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito; deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia ed è soggetta al controllo da parte delle autorità creditizie.

L’attività bancaria si esplica attraverso i contratti bancari; tradizionalmente, le operazioni bancarie vengono suddivise in attive e passive, a seconda che la banca, attraverso di esse, assuma la posizione di creditore o debitore nei confronti del cliente.

I contratti bancari – Operazioni bancarie passive: il deposito bancario

La tipica operazione bancaria passiva è rappresentata dal deposito bancario, attraverso il quale la banca raccoglie risparmio.

Il deposito bancario è quel contratto in forza del quale un soggetto consegna una somma di danaro ad una banca, che ne acquista la proprietà, obbligandosi a restituirla alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante.

Si tratta, pertanto, di un contratto di deposito irregolare.

Si distinguono depositi semplici, depositi a risparmio e depositi in conto corrente.

Nel deposito semplice il cliente riceve dalla banca un documento attestante l’importo della somma depositata che gli andrà restituita alla scadenza o alla richiesta, senza che nelle more sia possibile effettuare prelievi parziali o versamenti aggiuntivi; il deposito a risparmio, invece, prevede il rilascio di un libretto che può essere nominativo o al portatore sul quale vengono annotati, con efficacia probatoria tra le parti, i versamenti e i prelevamenti di volta in volta effettuati.

Infine, il deposito in conto corrente consente al cliente di variare l’entità della somma depositata con successivi versamenti e prelievi.

Il deposito bancario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro a persona incaricata di riceverlo per conto dell’istituto bancario; è un contratto unilaterale: dallo stesso derivano obblighi solo per l’istituto bancario ricevente, il quale, per effetto del contratto di deposito, è tenuto a restituire la somma ricevuta nonché a corrispondere gli interessi al depositante.

Il contratto di deposito bancario è un contratto di durata; in ordine a tale profilo, si distinguono i depositi liberi da quelli vincolati: nel primo caso, il contratto è a tempo indeterminato ed il depositante può prelevare l’intero importo versato liberamente, salvo l’obbligo di comunicare alla banca il preavviso; in caso, invece, di deposito vincolato, il contratto è a tempo determinato ed il depositante non può ritirare le somme versate sino alla scadenza.

I contratti bancari – Operazioni bancarie attive: l’apertura di credito; l’anticipazione bancaria; lo sconto

L’erogazione di credito da parte della banca può avvenire attraverso contratti di vario tipo; le uniche operazioni bancarie attive disciplinate dal Codice civile sono l’apertura di credito; l’anticipazione bancaria e lo sconto.

I contratti bancari – L’apertura di credito

Attraverso l’apertura di credito la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo, sotto forma di commissione.

Si distingue l’apertura di credito semplice, caratterizzata da un solo utilizzo della somma messa a disposizione, da quella in conto corrente, che offre la possibilità all’accreditato di effettuare versamenti per reintegrare i prelievi effettuati.

L’apertura di credito è un contratto consensuale, non richiedendosi per il suo perfezionamento anche la traditio; è un contratto formale, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam.

È un contratto a effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive: dall’apertura di credito deriva l’obbligo per la banca di mettere a disposizione del cliente la somma pattuita, di cui la banca continua a mantenere la proprietà, con relativo obbligo per quest’ultimo di restituirla secondo le modalità concordate con l’istituto di credito.

È un contratto oneroso, in quanto la banca concede l’apertura di credito dietro la previsione del pagamento della provvigione e dei relativi interessi.

L’apertura di credito è un contratto di durata, la cui esecuzione è per sua stessa natura destinata a protrarsi per un certo lasso di tempo.

L’apertura di credito svolge una funzione analoga a quella del mutuo, ma diversamente da quest’ultimo, in primo luogo è un contratto consensuale; in secondo luogo, è diretta a soddisfare non l’esigenza immediata di danaro, bensì quella di averne disponibilità in tempi diversi, non predeterminati.

I contratti bancari – L’anticipazione bancaria

Con l’anticipazione bancaria la banca accorda al cliente un’apertura di credito, ottenendo in garanzia il pegno su merci o titoli.

Tale fattispecie è quindi riconducibile all’apertura di credito, dalla quale si differenzia essenzialmente per il fatto di essere necessariamente accompagnata dal rilascio di una garanzia.

I contratti bancari – Lo sconto

È il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, a fronte della cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.).

In sostanza, attraverso la fattispecie in esame, si ottiene l’immediata monetizzazione di crediti non ancora esigibili, a fronte della cessione di un proprio credito pro solvendo, essendo il cliente (cedente) tenuto a garantire alla banca (cessionario) il pagamento del debitore.

Secondo la tesi prevalente, lo sconto bancario è un contratto di mutuo garantito da una cessione pro solvendo.

Si tratta, conseguentemente, di un contratto reale, con effetti obbligatori, in quanto da esso derivano obblighi a carico di entrambe le parti; oneroso, dal momento che l’anticipazione del credito viene concessa dalla banca a fronte della cessione del credito e del pagamento di interessi; infine, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive.

*Contributo estratto dal Manuale Ragionato di Diritto Civile di Francesco Caringella- Dike Giuridica 2023