L’ultima condotta da prendere in considerazione è quella più frequente nella prassi giudiziaria (detenzione di sostanze stupefacenti), e consiste in quella di chi “comunque illecitamente detiene” sostanza stupefacente di cui alle Tabelle I e II, purché la condotta di detenzione avvenga “fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75”, e quindi per uso non personale, integrante invece, come anticipato, un illecito amministrativo.
Come si è avuto modo di evidenziare in sede introduttiva, l’individuazione dei casi in cui sussista una detenzione penalmente rilevante rispetto a quelli in cui la destinazione sia personale è stata oggetto di numerosi mutamenti normativi e giurisprudenziali, che hanno visto ancorare tale soluzione ad un parametro oggettivo, individuato nella dose media giornaliera, cui il comma 1bis dell’art. 73, come introdotto nel 2006, affiancava i casi in cui “per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.
A seguito della sentenza della Corte costituzione è venuto meno il predetto comma 1bis e quindi la il parametro della dose media giornaliera e i criteri attraverso cui valutare la destinazione ad uso “esclusivamente” personale della sostanza stupefacente detenuta.
I criteri indiziari che nel 2006 erano stati esplicitati dal legislatore devono ritenersi tuttavia in ogni caso operanti e sono attualmente valorizzati, come massime di esperienza, dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede al giudice di merito una valutazione complessiva e in concreto di ogni elemento utile a verificare l’effettiva e attuale destinazione della sostanza stupefacente.
Tra questi rientra in primo luogo la quantità della sostanza stupefacente detenuta, che non può tuttavia far presumere la destinazione ad uso non personale, in quanto il detentore ben potrebbe essere assuntore abituale o tossico-dipendente e aver proceduto a procurarsi una scorta di stupefacente, per non esporsi al rischio di plurimi e frequenti acquisti. Tanto richiede tuttavia che il soggetto in questione dimostri di avere a disposizione un reddito o comunque un’entrata lecita proporzionata alla natura e alla quantità di sostanza stupefacente detenuta: un soggetto nullatenente e disoccupato non potrebbe, ad esempio, ragionevolmente accumulare centinaia o migliaia di euro di scorta di cocaina.
L’assenza di un reddito o di entrate lecite (quand’anche indirette, come lo studente sovvenzionato dai genitori) costituisce dunque un ulteriore parametro, che si aggiunge al confezionamento della sostanza stupefacente (per quanto la suddivisione, ad esempio, in più dosi preconfezionate appaia neutro in quanto lo spacciatore vende in dosi e quindi l’acquirente acquista in dosi), al numero di dosi ricavabili (Cass. 9 novembre 2012, n. 43496), al possesso di banconote in elevato numero e in tagli corrispondenti al prezzo praticato, alla disponibilità di sostanza da taglio o di strumenti per dosaggio (taglierino – la famosa “lama intrisa di sostanza” – bilancino di precisione – ben diverso da quelli ad uso alimentare in quanto consistente in una piastra metallica con sofisticati sensori di peso al milligrammo – mixer, ecc.) o per il confezionamento (bustine autosigillanti, rotoli di cellophane, nastro adesivo, ecc.), alle modalità di occultamento e custodia (anche questo dato invero neutro, in quanto l’acquirente si espone comunque a responsabilità quantomeno amministrativa e ha tutto l’interesse ad occultare la sostanza per non essere scoperto), alla condotta antecedente, contestuale e successiva al controllo, al possesso di appunti con cifre e nomi (che risultino però riconducibili all’attività di spaccio), ai contatti telefonici da parte di numeri non registrati, e ad ogni altro elemento utile ad una valutazione, in concreto e globale, da parte del magistrato.
Un secondo ordine di questioni riguarda il caso di acquisto per consumo di gruppo, deve darsi atto, in chiave meramente storica, dei problemi che il predetto avverbio “esclusivamente” ha sollevato in passato, in quanto valorizzato da un parte della giurisprudenza – tradizionalmente propensa ad escludere la rilevanza penale dell’acquisto da parte di un solo soggetto, su mandato del gruppo, di sostanza stupefacente – per assegnare rilevanza alle condotte di acquisto collettivo e successivo consumo, in quanto non rientranti nella nozione di uso esclusivamente personale.
Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, ribadendo il precedente orientamento, con sent. 10 giugno 2013, n. 25401, hanno escluso la rilevanza penale dell’acquisto e della detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso di gruppo, purché sin dall’inizio l’acquisto avvenga per conto dei soggetti, diversi dall’acquirente, che ne faranno uso, i quali risultino determinati, con rilevanza penale invece di acquisti da distribuire in incertam personam, in assenza di uno specifico e previo accordo tra i futuri consumatori.
In particolare, le Sezioni Unite, hanno affermato che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso D.P.R., a condizione che: “a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto”. Quest’ultimo requisito è stato per vero criticato, dal momento che finirebbe per assegnare rilevanza penale alle condotte che vedano, ad esempio, tre amici paganti e uno impossibilitato a contribuire, per il quale provvedano gli altri, sanzionando così, paradossalmente, condotte di generosità a differenza delle identiche situazioni in cui sia richiesta invece venalmente la quota ad ognuno dei consumatori.
*In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, contributo estratto dal Manuale Ragionato di Penale parte speciale, Dike Giuridica 2023 a cura di Francesco Caringella, Alessandro Trinci e Angelo Salerno (Parte III Capitolo 1, paragrafo 2.3 Lo spaccio).