Il Governo albanese ha ratificato ieri l’accordo sui flussi migratori siglato tra Italia e Albania lo scorso 6 novembre. Il testo sarà comunque sottoposto al Parlamento albanese, ma tale passaggio dovrebbe essere una pura formalità, visto che la procedura richiede il voto della maggioranza semplice dei seggi, tutti controllati dal Partito socialista del premier Edi Rama.
Sul fronte politico italiano, non si placano invece le polemiche alimentate dalle forze di opposizione, che giudicano molto negativamente l’accordo sui flussi migratori, poiché sancito “in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo” (come dichiarato della segretaria de PD, Elly Schlein).
Sul punto, intanto, prende posizione l’UE con Ylva Johansson, Commissario europeo per gli affari interni, secondo cui la valutazione “preliminare” dei servizi giuridici della Commissione Europea ha reputato il Protocollo d’intesa fra Italia e Albania non in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Vediamo nello specifico cosa prevede l’intesa, partendo proprio dalla premessa del protocollo, che pone l’accento sull’interesse delle Parti alla cooperazione bilaterale in tutti i settori, “anche nella prospettiva dell’adesione della Repubblica di Albania all’Unione Europea”.
I due governi “hanno ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell’ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le parti, consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita, in osservanza degli accordi internazionali nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo e, in particolare, nell’ambito della migrazione, certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell’uomo”.
Il memorandum si compone di 14 articoli e di 2 allegati: il primo allegato relativo all’individuazione dell’aree di territorio albanese destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e delle strutture per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano; il secondo allegato relativo alla disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese.
Finalità
Lo scopo dell’accordo, sancito dall’art. 2, è quello di “rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo”.
Diritto di utilizzo delle aree
Secondo quanto disposto dall’art. 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal protocollo. Dette aree sono concesse a titolo gratuito per tutta la durata del protocollo.
Non più di 3.000 presenze nelle strutture
L’art. 4, comma 1, fissa innanzitutto il numero massimo dei migranti che potranno essere presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo: non si potranno superare le 3.000 presenze.
Esclusiva giurisdizione italiana per le controversie tra autorità e migranti
Inoltre, le strutture nelle aree previste saranno gestite dalle competenti autorità italiane secondo la normativa italiana ed europea. Le controversie nascenti tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle strutture saranno sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana (art. 4, comma 2).
Ingresso e permanenza
Le competenti autorità albanesi consentiranno l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferirà immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese (art. 4, comma 3).
Ingresso migranti solo con mezzi delle autorità italiane
Il comma 4 dell’art. 4, prevede che l’ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avvenga esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All’arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle parti provvederanno separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.
Spese di allestimento strutture e costi sanitari solo a carico della Parte italiana
L’allestimento delle strutture di ingresso in territorio albanese sarà totalmente a carico della Parte italiana. Anche le strutture sanitarie interne saranno istituite dalla Parte italiana. In caso di particolari esigenze sanitarie, che richiedano la necessaria cooperazione delle autorità albanesi, i relativi costi dei servizi offerti saranno a carico della Parte italiana (art. 4, commi 5,6, 8 e 9).
Sicurezza all’esterno e all’interno delle strutture
Le competenti autorità albanesi assicureranno il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese (art. 6, comma 2) .
Le competenti autorità italiane assicureranno invece il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle Aree. Le autorità albanesi potranno accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità albanesi potranno accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento (art. 6, comma 3).
Sarà compito dell’autorità italiane adottare le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all’interno delle Aree, impedendo uscite non autorizzate nel territorio albanese. In caso di uscita non autorizzata dei migranti, le autorità albanesi ricondurranno gli stessi nelle Aree. Anche in questo caso tutti i costi derivanti dalle operazioni di sicurezza descritte saranno a carico esclusivo della parte italiana (art. 6, comma 5 e 6) .
A carico dell’Italia tutti i costi di soggiorno delle persone accolte
Le competenti autorità italiane sosterranno altresì ogni costo necessario all’alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l’assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale (art. 6, comma 7).
Personale italiano impiegato non soggetto alla giurisdizione albanese
Le condizioni di lavoro del personale italiano impiegato saranno regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non sarà soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell’esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non saranno soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi (art. 7, commi 3 e 4).
Il personale italiano impiegato sarà sottoposto alla giurisdizione albanese nel caso in cui, durante la permanenza, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese (art. 7, comma 5).
Periodo di massima permanenza e accesso alle strutture consentito ad avvocati e agenzie internazionali
Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio dell’Albania in attuazione del presente protocollo, non potrà essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvederanno all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese, con spese totalmente a carico della Parte italiana (art. 9, comma 1).
Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentiranno l’accesso alle strutture agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell’Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile. In caso di nascita o morte, i migranti saranno sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana (art. 9, commi 2 e 3).
Accordo valido per 5 anni, con rinnovo tacito
L’accordo sui flussi migratori resterà in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare, l’accordo si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni (art. 13).
*(Accordo sui flussi migratori) Per approfondimenti sui temi trattati Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’Interno, a cura di Maria Teresa Sempreviva– Dike Giuridica