Dike giuridica, Istituti e sentenze commentate

La custodia*

Nell’art. 2051 c.c. il legislatore adopera il termine “custodia” in senso a-tecnico, non intendendo, in alcun modo, richiamare la nozione di custodia contenuta nella definizione legislativa del contratto di deposito ex artt. 1766 c.c.

È dunque necessario chiarire gli esatti confini del concetto di “custodia” al fine di risolvere il problema pratico dell’identificazione del soggetto su cui grava l’obbligo di vigilanza e controllo.

Secondo un orientamento minoritario è custode colui che usa e sfrutta economicamente la res; in particolare, si afferma che, in base al brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda”, la responsabilità deve essere addebitata al soggetto che ha tratto profitto dalla cosa.

L’orientamento prevalente, invece, sostiene che è custode colui che ha un potere di fatto sulla cosa che gli consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. La funzione della norma è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res, non essendo necessario accertare l’esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa.

Seguendo quest’ultima impostazione, è custode colui che, a qualsiasi titolo, esclusi i casi di detenzione temporanea o di cortesia, ha un effettivo potere di fatto sulla res, in quanto si trova in una posizione che gli consente di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. La Cassazione sostiene, pertanto, che la responsabilità ex art. 2051c.c. presuppone un inidoneo controllo e un improprio governo della cosa, da parte di chi ha l’obbligo di sorveglianza.

La ratio di tale orientamento è di imputare la responsabilità per danni da cose in custodia a chi, avendo di fatto il c.d. potere di governo della cosa, si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla stessa.

Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare anche la portata del concetto di potere d’uso, essendo tale quello reso possibile dall’esercizio di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento, non escludendosi, tuttavia, il potere fisico effettivo e non occasionale, a qualsiasi titolo esercitato (Cass., sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2422).

Non dispone di un potere d’uso rilevante ex art. 2051 c.c., invece, colui il quale non abbia una disponibilità di fatto piena ed esclusiva della cosa o dell’animale, ma la detenga nell’ambito di mansioni espletate sotto la direzione e nell’interesse altrui.

La “cosa” può essere rappresentata tanto da un bene mobile, quanto da un bene immobile, salvi i necessari coordinamenti con l’art. 2053 c.c., quando l’immobile sia un edificio, e con l’art. 2054, comma 4, c.c., quando si tratti di un veicolo senza rotaie.

Quanto ai rapporti con l’art. 2050 c.c. in tema di attività pericolosa, è sufficiente rimarcare che opera la disciplina dell’art. 2050 c.c. solo quando la cosa sia azionata dall’esercente di un’attività pericolosa nello svolgimento della stessa, dovendosi, invece, applicare l’art. 2051 c.c. nel caso di inosservanza dell’obbligo di custodia da parte del soggetto che ha un potere d’uso sulla cosa.

2.1  Custodia e contratto di locazione

La giurisprudenza, in più occasioni, è stata chiamata a sciogliere dubbi interpretativi con riguardo a fattispecie caratterizzate dalla non coincidenza tra proprietario del bene ed effettivo utilizzatore dello stesso. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione di responsabilità, in presenza di un contratto di locazione, tra locatore e conduttore. Di massima, sono state proposte due opposte soluzioni.

In alcune pronunce, la Corte ha sostenuto che il trasferimento al conduttore dell’uso e del godimento della cosa non fa venir meno il potere-dovere di vigilanza del proprietario. Secondo un altro indirizzo, la responsabilità per danni da cose in custodia postula una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa, per cui la traditio della cosa locata determina il passaggio della custodia in capo al conduttore con la conseguenza che la responsabilità è ipotizzabile a carico di quest’ultimo.

Per sanare il contrasto, nel 1991 sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019; confermate anche da Cass., sez. II, 10 agosto 2009, n. 18188) con cui si è affermato che il proprietario dell’immobile locato resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, e cioè delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati. Il conduttore, invece, risponde quale custode a norma dell’art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi da altre parti ed accessori del bene locato di cui ha acquisito la disponibilità per effetto del contratto di locazione.

Tale impostazione è stata recentemente ribadita dagli stessi Giudici di legittimità, i quali hanno statuito che “con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico – salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene – ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti e accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la custodia (Cass., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28197).

Un esempio di possibile responsabilità in solido tra conduttore e locatore si ravvisa nel caso di incendio sprigionato da una canna fumaria di un appartamento in locazione; in tale ipotesi sussiste infatti la responsabilità del conduttore per non adeguata manutenzione, e quella del locatore, allorché egli non abbia constatato il vizio di costruzione della canna fumaria, causa del suddetto incendio, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass., Sez. VI, ord. 11 gennaio 2022, n. 564).

2.2  Usufrutto e custodia

La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia.

Il presupposto della responsabilità risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene – sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale (sul punto Cass., sez. II, 24 giugno 2022, n. 20429).

2.3  Il condominio è custode dei beni condominiali?

Si osservi che anche il condominio è qualificabile come custode ex art. 2051 c.c.; in particolare, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi ultimi non rechino pregiudizio ad alcuno.

Ne consegue che risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle cose comuni ai condomini o ai terzi. Ad esempio, il lastrico solare, anche se di proprietà esclusiva di uno dei condomini o ad uno di essi attribuito in uso esclusivo, svolge una funzione di copertura del fabbricato con la conseguenza che l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.; dunque, il condominio, in persona dell’amministratore che rappresenta i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, quale custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni subiti dai singoli condomini o da terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

2.3.1  Furto in appartamento agevolato dalla presenza di ponteggi

Con due arresti (Cass., sez. III, sent. 27 maggio 2009, n. 12274 e 17 marzo 2009, n. 6435) la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire la responsabilità gravante su condominio ed appaltatore per il danno sofferto da un condomino derubato da estranei introdottisi nella sua abitazione, favoriti dalle impalcature per il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale. Quanto all’appaltatore si è ritenuto il medesimo responsabile delle cose che ha in custodia (i ponteggi), con il conseguente obbligo della loro messa in sicurezza. Infatti, una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione la realizzazione e l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi.

A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul cantiere. Conseguentemente, acclarata la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il danneggiato dovrà provare il danno subito, anche con l’allegazione dei verbali di constatazione dello stato luoghi effettuato dalle forze di polizia intervenute ed il nesso tra cosa in custodia e danno: in pratica dimostrare che i ladri abbiano usato l’impalcatura per commettere il furto.

Il custode (l’appaltatore), per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare o che l’evento lesivo si è verificato senza l’ausilio dei ponteggi o, comunque, che ha predisposto tutte le misure più idonee a prevenire il danno che è imputabile, pertanto, ad un caso fortuito. Invece, il condominio può essere riconosciuto corresponsabile del danno sofferto dal condomino derubato sia per la violazione ex art. 2051 c.c., sia per “culpa in eligendo ex art. 2049 c.c. per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base al contratto – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.

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*Contributo estratto dal Manuale ragionato di diritto civile – parte speciale – di F. Caringella, D. Dimatteo – Giugno 2024