Definizione di Contratto d’opera
Con il contratto d’opera una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Il contratto d’opera si configura, quindi, come una fattispecie di lavoro autonomo in cui la prestazione viene svolta dall’obbligato senza vincolo di subordinazione e, quindi, senza sottoporsi alle direttive del beneficiario.
Si differenzia, in questo modo, dal contratto di lavoro subordinato nel quale il dipendente è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che vigila e controlla l’attività lavorativa prestata dal primo il quale è inserito nell’organizzazione produttiva dello stesso datore.
Nel contratto d’opera il soggetto si obbliga, invece, a pervenire ad un certo risultato, con una conseguente assunzione del rischio nell’attività produttiva, rischio non conosciuto invece dal lavoratore dipendente.
Il contratto in esame si configura come una fattispecie neutra, residuale, applicabile solo qualora “il rapporto (non) abbia una disciplina particolare nel libro IV” (art. 2222, ultima parte, c.c.).
Il rapporto negoziale tra committente e prestatore d’opera è fondato sull’intuitus personae: la morte o la sopravvenuta incapacità del prestatore prima della conclusione del contratto, determina, a differenza dell’appalto, “la perdita di efficacia della proposta o dell’accettazione” (art. 1330 c.c.), causa di scioglimento del contratto.
Si configura, inoltre, come un contratto:
a) a prestazioni corrispettive;
b) a forma libera;
c) ad esecuzione prolungata;
d) essenzialmente oneroso, nonostante il corrispettivo possa anche non consistere in una somma di denaro.
L’oggetto del contratto non è il lavoro del prestatore d’opera, ma il risultato dello stesso, a prescindere dalle modalità scelte dall’obbligato per realizzarlo purché l’opera corrisponda alle condizioni stabilite dal contratto e si sia proceduto a regola d’arte.
Se l’esecuzione non è conforme a tali condizioni, il committente potrà avvalersi di un rimedio analogo alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., e cioè la fissazione nei confronti del prestatore d’opera di un congruo termine per adeguarsi alle stesse, con facoltà per il committente, in caso di decorso del termine, di recedere dal contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).
Contratto d’opera intellettuale
Il contratto d’opera si distingue nettamente dal contratto d’opera intellettuale, il quale ha ad oggetto, appunto, una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), disciplinata dal legislazione agli artt. 2229 ss. c.c. e dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano l’esercizio delle singole professioni (avvocato, ingegnere, architetto, commercialista, ecc.) solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 2222 ss. c.c., relative al contratto d’opera.
La disciplina in questione concerne le libere professioni, le quali per tradizione sono professioni c.d. “protette” in quanto, seppur caratterizzate da una forte autonomia, godono di valenze pubblicistiche salvaguardate dai singoli ordini professionali aventi poteri disciplinari sugli iscritti e di tutela degli interessi economici e deontologici della categoria stessa.
Ai sensi dell’art. 2229, comma 1, c.c. è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio della professione intellettuale, perciò se la prestazione viene eseguita da un soggetto non iscritto, a quest’ultimo non è consentita nessuna azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231, comma 1, c.c.); qualora poi intervenga la cancellazione del professionista, dall’albo o dall’elenco, durante l’esecuzione della prestazione, si avrà la risoluzione del contratto ex lege, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese sostenute e un compenso adeguato all’utilità del lavoro effettuato (art. 2231, ult. comma, c.c.).
Una delle principali differenze che emergono tra la disciplina del contratto d’opera manuale e quella del contratto d’opera intellettuale è sicuramente quella concernente il compenso dovuto al professionista:
1) nel primo caso, infatti, si fa riferimento al risultato ottenuto e al lavoro necessario per realizzarlo;
2) nell’ambito della prestazione intellettuale si ricorre a criteri in gran parte svincolati dal fattore economico della prestazione e attinenti piuttosto al prestigio sociale e all’onorabilità delle categorie professionali.
Il legislatore, all’art. 2236 c.c., prevede poi una limitazione della responsabilità del prestatore d’opera alle sole ipotesi di dolo o colpa grave nei casi in cui la prestazione implichi “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.
Il rapporto che si instaura tra professionista e cliente è fondato sull’intuitus personae. L’art. 2232 c.c. impone, pertanto, al prestatore di eseguire personalmente l’incarico affidatogli, pur potendosi avvalere della collaborazione di sostituti e ausiliari qualora ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non appaia incompatibile con l’oggetto della prestazione.
*Contributo estratto dal Compendio di Diritto civile, Dike Giuridica 2024 a cura di Valerio de Gioia