La competenza: il concetto
La competenza di un determinato organo indica il complesso di attribuzioni (poteri e funzioni) che esso può, per legge, esercitare.
I termini «competenza» e «attribuzioni» sono sinonimi: infatti, il termine «attribuzioni» sta ad indicare che i poteri e le funzioni degli organi della P.A. competono a questi non naturaliter, ma solo in virtù di disposizioni di legge. Secondo alcuni autori, al contrario, l’attribuzione di funzioni avrebbe portata generale, individuando l’ambito degli interessi pubblici affidati alla cura di una intera Amministrazione, mentre il riparto di competenza indicherebbe, con scopo delimitativo, il quantum di attribuzione spettante a ciascun organo della stessa.
La dottrina distingue la competenza esterna (c. in senso tecnico), che indica i poteri e le funzioni che l’organo può esercitare con rilevanza esterna verso i terzi, da quella interna, che indica, impropriamente, l’insieme dei compiti svolti da ciascun ufficio od organo interno.
Quella esterna di un organo amministrativo deve essere determinata dalla legge ordinaria, ai sensi dell’art. 97 Cost., che pone una riserva relativa di legge; per particolari organi, tuttavia, la Costituzione prevede delle riserve assolute di legge (art. 95 per i Ministeri; art. 99 per il C.N.E.L.; art. 100 per la Corte dei Conti).
Le attribuzioni degli organi interni, invece, possono essere determinate anche da fonti secondarie o da norme interne organizzative.
Vediamo ora i vari tipi di c.
Competenza per materia
Comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti: i vari settori della P.A., rappresentabili graficamente come una piramide, al cui vertice sono i Ministeri, da cui dipendono gerarchicamente gli organi periferici che stanno alla base, detengono proprie attribuzioni.
La competenza per materia può essere attribuita a un organo in via esclusiva (c. esclusiva), oppure in concorrenza con altri (concorrente o ripartita), nel quale ultimo caso, la legge può attribuire a più organi il potere di decidere su un dato argomento, ovvero attribuire a un organo il potere decisionale e ad altri organi un potere consultivo, oppure, infine, attribuire a un organo il potere decisionale e ad altri organi un potere di controllo sull’attività del primo.
Competenza per territorio
La ripartizione di competenza per territorio presuppone identità di competenza per materia tra gli organi dello stesso ramo: cosi, per esempio, la materia dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza risulta ripartita territorialmente tra i Commissariati, le Questure ecc.
Competenza per grado. In particolare: la gerarchia
Contraddistinta dall’identità di competenza per materia e per territorio, comporta che, nello stesso ramo dell’Amministrazione, alcune funzioni siano riservate all’organo superiore ed altre all’organo inferiore.
L’attribuzione di competenza per gradi assume particolare rilievo ai fini della definitività o meno del provvedimento e, quindi, dell’ammissibilità o meno del ricorso gerarchico avverso lo stesso: allorché, infatti, l’atto venga posto in essere dall’organo inferiore, contro di esso potrà esperirsi il ricorso gerarchico all’autorità superiore.
Competenza per valore
E’ prevista dalla legge in determinati casi e per particolari effetti: in realtà, essa è una particolare forma di competenza esclusiva per materia. Le ipotesi più importanti di competenza per valore erano costituite dalle attribuzioni riconosciute dalla legge ai dirigenti statali e ad alcuni organi apicali di persone giuridiche o aziende autonome, al fine di stipulare contratti fino ad un determinato ammontare senza necessità della delibera dell’organo collegiale a ciò preposto (D.P.R. 748/1972). Il D.Lgs. 29/1993 e, poi, il D.Lgs. 165/2001 hanno potenziato l’autonomia dei dirigenti ed abolito i precedenti tetti rigidi di valore, vincolando i poteri dirigenziali di spesa ai soli limiti fissati dagli stanziamenti di bilancio.