Prima di passare alla disamina della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è importante evidenziare che la normativa in materia di patenti è stata profondamente innovata dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e, in seguito, dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, entrato integralmente in vigore il 2 febbraio 2013.
Quest’ultimo intervento normativo ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Direttiva comunitaria n. 2006/126/CE, armonizzando le disposizioni vigenti nei Paesi membri in materia di patenti di guida.
In particolare, le modifiche normative introdotte riguardano i requisiti ed i limiti di età per la guida, le abilitazioni professionali alla guida di veicoli a motore, la gradualità e l’equivalenza delle patenti di guida, i provvedimenti inibitori nei confronti dei titolari di patenti estere e l’eliminazione della residenza sulla patente di guida. Sono state, inoltre, riviste alcune disposizioni relative al regime sanzionatorio, con riferimento alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida.
Obiettivo finale della nuova normativa è quello di migliorare il livello della sicurezza stradale e della formazione dei conducenti, oltre che di facilitare la circolazione di merci e persone garantendo uniformità con i Paesi dell’Unione europea.
Le prime disposizioni operative, volte a favorire la corretta e omogenea applicazione delle nuove previsioni normative, sono state fornite, con apposita circolare (n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013), dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Tenuto conto di tale premessa in ordine alle recenti innovazioni normative, va ora dato conto del procedimento preordinato all’applicazione della misura sanzionatoria della sospensione della patente.
Il Codice della Strada prevede che il ritiro della patente possa avere luogo: a) in forma cautelativa, per evitare che il soggetto continui a guidare in uno stato di pericolo per gli altri; b) per successiva sospensione.
A seguito di violazione di norme di comportamento nella guida degli autoveicoli la sospensione della patente è disposta: a) dal Prefetto del luogo della commessa violazione; b) dal Dipartimento per i trasporti terrestri, quando, in sede di revisione, risulti il temporaneo venir meno dei previsti requisiti fisio-psichici.
In tale ultimo caso la sospensione è a tempo indeterminato, operando fino a quando non venga certificato il recupero dei requisiti richiesti. Negli altri casi l’ordinanza prefettizia dispone il periodo di sospensione tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma.
Il Prefetto, cui l’organo accertatore deve trasmettere una copia del verbale di accertamento della violazione e la patente entro cinque giorni dal ritiro, deve emettere l’ordinanza di sospensione entro quindici giorni, altrimenti il provvedimento di ritiro decade e la patente deve essere immediatamente restituita al titolare che ne faccia richiesta.
La giurisprudenza dei Giudici di pace è concorde nel ritenere che l’eventuale illegittimità del provvedimento, così come il ritardo nella restituzione del documento, configurino la responsabilità del Prefetto, con conseguente risarcibilità del danno subito dall’opponente.
Non è indicato un termine per la notifica dell’ordinanza all’interessato, limitandosi la norma a prescrivere che la notifica venga eseguita “immediatamente”. I mezzi di impugnazione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e sospensione della patente e la previsione di un termine perentorio per l’adozione del provvedimento prefettizio non porrebbero la mancata previsione di un termine perentorio di notifica del provvedimento stesso, rispettivamente in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Qualche pronuncia giurisprudenziale ha ritenuto che la notifica del provvedimento prefettizio debba avvenire nel termine complessivo di venti giorni previsti dalla norma ovvero, qualora tale termine fosse già trascorso, entro il giorno successivo all’adozione del provvedimento.
La legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto rilevanti innovazioni con riferimento alla sospensione della patente di guida.
Sul piano procedurale, si prevede la comunicazione dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 del C.d.S. e non più al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul piano sostanziale, si profila per il conducente, cui sia stata sospesa la patente per una violazione dalla quale non sia derivato un incidente, la possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida ad ore. Tale permesso viene rilasciato in relazione a determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore giornaliere, a fronte di comprovate esigenze lavorative del soggetto e sempre che il posto di lavoro sia difficilmente raggiungibile con mezzi non propri, ovvero in caso di esigenze assistenziali ad un parente disabile. Nell’esaminare la predetta istanza, il Prefetto dovrà valutare la gravità della violazione commessa dal soggetto richiedente e l’eventuale pericolo che potrebbe derivare dalla circolazione consentita. Il permesso di guida ad ore, se concesso, aumenta il periodo di sospensione della patente di un numero di giorni pari al doppio delle ore di guida autorizzata. Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nel caso in cui il conducente con permesso di guida ad ore abbia violato i limiti indicati nell’ordinanza prefettizia. La norma prevede poi l’immediata notifica dell’ordinanza prefettizia di autorizzazione alla guida ad ore al soggetto interessato, riproponendo le già analizzate problematiche interpretative relative alla mancata indicazione di termini perentori di notifica.
*Contributo estratto dal volume Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’Interno, a cura di Maria Teresa Sempreviva– Dike Giuridica