Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: introduzione
Il rapporto di lavoro subordinato di una persona fisica alle dipendenze dello Stato o di un ente pubblico non economico, originariamente denominato “rapporto di pubblico impiego”, ha assunto nell’attuale assetto normativo natura privatistica ed è, pertanto, assoggettato, a parte taluni aspetti di specialità, alla medesima disciplina di qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente.
Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: volontarietà
Esso, quindi, non si costituisce più attraverso il provvedimento amministrativo unilaterale di nomina al quale accedeva, come condizione di efficacia, l’accettazione dell’interessato, bensì mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro dal quale derivano, per entrambe le parti, diritti e obblighi reciproci.
Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: bilateralità
Si tratta, dunque, di un rapporto giuridico bilaterale dal quale scaturiscono, essenzialmente, in capo al prestatore di lavoro l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa e il corrispondente diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, e, in capo al datore di lavoro, lo speculare diritto alla prestazione lavorativa con il connesso obbligo di corrispondere la retribuzione e di rispettare le altre statuizioni contrattuali. Detto rapporto è normato dal contratto collettivo, espressione dell’autonomia sindacale, e negoziato, per la parte pubblica, dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) come legale rappresentante, nonché connotato dal duplice livello della contrattazione nazionale e decentrata di tipo integrativo.
Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: subordinazione gerarchica e personalità
Il lavoro alle dipendenze della P.A. si caratterizza, appunto, per la relazione di subordinazione gerarchica, in virtù della quale il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, nonché per la relazione fiduciaria intercorrente tra dipendente e P.A., relazione che impone la personalità della prestazione, dovendo l’ente fidarsi della specifica capacità intellettiva e tecnica di coloro cui affida la cura dei propri interessi.
Il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: i rapporti di collaborazione
Tale precisazione, peraltro, è valida per il rapporto di lavoro subordinato, che è quello tipico che si instaura con la P.A. Diverse considerazioni, invece, valgono per i rapporti di collaborazione che non importano vincoli di subordinazione e sottoesposizione al potere direttivo.
Originariamente ammesse solo ove l’attività da realizzare non potesse essere svolta da personale interno, le collaborazioni coordinate e continuative (che in ogni caso richiedevano la selezione con pubblico concorso), si qualificavano come rapporti di lavoro straordinari finalizzati esclusivamente alla realizzazione di specifici progetti temporalmente limitati e non già di mansioni ordinarie.
Il D.Lgs. 75/2017 ne ha espressamente vietato la stipula a decorrere dall’inizio del 2018, con contestuale facoltà di utilizzare in sua vece altre tipologie di contratti flessibili, entro specifici limiti, al fine di evitare l’abuso del precariato. Nello specifico, a mente del nuovo art. 36 del D.Lgs. 165/2001, le PP.AA. possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sul rapporto di lavoro nell’impresa, solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale. Tanto non esonera, in ogni caso, l’Amministrazione dal rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento previste dal Testo Unico.